Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine
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N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
d’informazione, l’ufficio SIRENE deve consultare separatamente ciascuno di tali sistemi.Documents adaptés après la 2ème consultation des offices
Sotto il profilo tecnico la nuova procedura è concepita in modo tale che i sistemi d’informazione (elencati nelle lettere a-i) possano essere richiamati con una sola consultazione. La verbalizzazione dell’accesso ai singoli sistemi d’informazione è garantita. Tecnicamente la consultazione sarà effettuata mediante il sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE e il risultato della ricerca sarà verbalizzato nel dossier.
È inoltre garantito che vengano consultati solo i sistemi informatici in cui è probabile un riscontro positivo. Nel caso di persone scomparse o bisognose di protezione, ad esempio, la consultazione standard non prevede l’interrogazione del sistema d’informazione della Polizia giudiziaria federale (JANUS), poiché quest’ultimo contiene informazioni in merito a reati «gravi» che rientrano nella giurisdizione del Tribunale penale federale. La consultazione di JANUS non è pertanto giustificata.
Inoltre, le comunicazioni pervenute dalla Svizzera o dall’estero potranno essere assegnate sotto il profilo tecnico a una segnalazione SIS già esistente. In base alle informazioni contenute nelle comunicazioni si cerca nel N-SIS un dossier esistente. Se non vi è ancora un dossier (che contiene informazioni supplementari su una segnalazione) nel sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE, si allestisce un nuovo dossier in base a determinate informazioni predeterminate riprese dalla comunicazione.
I contenuti delle comunicazioni possono essere ripresi automaticamente in un modulo SIRENE, mentre finora le indicazioni devono essere copiate mediante copia/incolla. I contenuti ripresi possono essere controllati e trattati dai collaboratori dell’ufficio SIRENE prima che siano inviati a un altro Stato membro (p. es. ai fini della comunicazione di un riscontro positivo in Svizzera in riferimento a una segnalazione estera).
Art. 9b Proporzionalità
Cpv. 1
Questo nuovo articolo attua l’articolo 21 dei regolamenti SIS polizia e SIS frontiere. Prima della registrazione o della proroga di una segnalazione, l’autorità segnalante deve verificarne la proporzionalità. Sono considerate autorità segnalanti tutte le autorità di cui al nuovo articolo 16 capoverso 4 LSIP.
Cpv. 2
Secondo il capoverso 2, la proporzionalità è fondamentalmente rispettata se la segnalazione avviene in relazione a un reato terroristico. Il diritto vigente non definisce i reati di terrorismo. I termini «reati di terrorismo» e «reati gravi», utilizzati più volte anche nel regolamento SIS polizia (reati di terrorismo cfr. art. 8 par. 3, art. 21 par. 2, art. 32 par. 1 lett. d, art. 40; reati di terrorismo e altri reati gravi cfr. art. 44 par. 1 lett. c) vengono utilizzati con lo stesso senso sia nel quadro della cosiddetta iniziativa svedese e della decisione di Prüm sia nelle basi legali di Eurodac, del sistema d’informazione visti (VIS), del sistema di ingressi/uscite (EES), del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), dell'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti nonché del SIS. Tali termini sono temporaneamente definiti nell’ordinanza N-SIS (cfr. il commento all’art. 2 lett. o e p).