Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo
N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
Cpv. 3Documents adaptés après la 2ème consultation des offices
Le segnalazioni di oggetti in quanto integrazioni di una segnalazione di persone o collegamenti a segnalazioni ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato sono cancellate quando non sono più necessarie e al più tardi al momento della cancellazione delle segnalazioni della persona.
Cpv. 4
Secondo il capoverso 4, la durata della segnalazione può essere prorogata se ciò è necessario per lo scopo della segnalazione (art. 54 par. 4 del regolamento SIS polizia).
Cpv. 5
In caso di proroga della segnalazione si applicano nuovamente i termini di cancellazione di cui al capoverso 2 nonché le altre disposizioni di cui ai capoversi 1-4.
Cpv. 6
Il capoverso 6 rinvia ai regolamenti SIS polizia (art. 55 par. 4, 5 e 7) e SIS frontiere (art. 40) che descrivono l’intera procedura in modo dettagliato.
Art. 46a Comunicazione di dati a Stati terzi ai fini del rimpatrio
Il nuovo articolo 46a disciplina la comunicazione particolare di dati nell’ambito del ritorno.
Art. 47 cpv. 1 e 2 primo periodo
Cpv. 1
Finora, nell’ambito dei suoi compiti, Europol ha avuto accesso per mezzo di una procedura di richiamo ai dati registrati nel SIS relativi alle segnalazioni di persone ai fini dell’arresto in vista dell’estradizione, ai fini dell’accertamento del luogo di dimora e ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato. Secondo l’avamprogetto, l’accesso di Europol non è più limitato a determinate categorie di segnalazioni. L’autorità segnalante nel SIS deve acconsentire al trattamento dei dati da parte di Europol.
Il trattamento dei dati, che avviene in virtù delle basi legali dell’UE relative al SIS, non è più retto dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia e pertanto la disposizione non rinvia più a tale accordo.
Europol deve cancellare le informazioni supplementari relative alle segnalazioni nel SIS al più tardi un anno dopo la cancellazione della segnalazione nel SIS, purché non abbia bisogno più a lungo dei dati per espletare i propri compiti. La conservazione può essere prolungata, ma la proroga va comunicata allo Stato Schengen competente (cfr. art. 48 par. 5 lett. b del regolamento SIS polizia). Il trattamento dei dati sottostà alla vigilanza dell’Incaricato europeo della protezione dei dati e deve essere verbalizzato (cfr. art. 48 par. 5 lett. f del regolamento SIS polizia).
Cpv. 2
Nel capoverso 2 sono aggiornati i rimandi alle categorie di segnalazioni dell’ordinanza N-SIS.