Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine
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N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
l’autorità segnalante. Una proroga significa in linea di massima un raddoppio del termine, maDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices
solo fino alla durata massima di conservazione.
Cpv. 6 e 7
L’informazione dell’autorità incaricata dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria è cancellata e nel capoverso 6 è ora disciplinata l’informazione della SEM. La SEM è informata automaticamente, con quattro mesi d’anticipo, sulla cancellazione delle segnalazioni trasmesse dal SIMIC al N-SIS. La SEM controlla se è necessaria una proroga della segnalazione ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno. All’occorrenza contatta le autorità cantonali della migrazione o le autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria.
Cpv. 8 e 9
I vigenti capoversi 5 e 6 diventano i nuovi capoversi 8 e 9. Va inoltre adeguato il rinvio del capoverso 9 (ora ai cpv. 1-7).
Cpv. 10
Per la procedura nel caso in cui l’ufficio SIRENE constata che la segnalazione di una persona ha raggiunto il suo scopo, il capoverso 10 rinvia agli articoli dei regolamenti UE che disciplinano tale procedura (art. 53 par. 9 del regolamento SIS polizia e art. 39 par. 7 del regolamento SIS frontiere).
Art. 44 Durata, cancellazione e proroga delle segnalazioni di oggetti e delle integrazioni
e dei collegamenti di segnalazioni
L’articolo è sottoposto a revisione totale. Attua gli articoli 54 e 55 paragrafi 5 e 7 del regolamento SIS polizia e l’articolo 14 della Decisione di esecuzione prescrizioni tecniche SIS polizia che si basa sull’articolo 54 del regolamento SIS polizia. Il titolo è adeguato poiché l’articolo disciplina anche la durata delle integrazioni di segnalazioni.
Cpv. 1
Il capoverso 1 resta invariato.
Cpv. 2
Il capoverso 2 disciplina i termini di cancellazione delle segnalazioni di oggetti. La lettera a disciplina i termini nel caso di segnalazioni di oggetti ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato. Queste segnalazioni vanno cancellate al più tardi entro un anno (cfr. l’art. 14 lett. a della Decisione di esecuzione prescrizioni tecniche SIS polizia).
Le segnalazioni ai fini di sequestro o di prova in un procedimento penale (lett. b) vanno cancellate automaticamente entro dieci anni. Alle segnalazioni di container ai fini di sequestro o di prova in un procedimento penale (lett. c) si applica un termine di conservazione più breve di cinque anni in virtù dell’articolo 14 lettera b della summenzionata decisione di esecuzione, mentre per gli oggetti della tecnologia dell’informazione vale un termine di un anno (lett. d).