Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/22: Revisione totale dell’ordinanza concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet), ora: ordinanza sui sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare) · 14 pagine
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per quanto riguarda l’esecuzione del controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso: a suo parere, una chiave di ripartizione dei costi basata sul numero di licenze non favorisce un impiego sensato e appropriato del sistema nei Cantoni. I cantoni SH, SO e VD e l’ACCS fanno notare che la ripartizione dei costi per il sistema ARES non è definita per uffici e dipartimenti separati (controllo delle derrate alimentari e servizio veterinario). Finché non viene dimostrato il valore aggiunto per le autorità di esecuzione del diritto alimentare, il finanziamento del sistema ARES da parte dei Cantoni deve essere adeguato in un primo momento nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso. I cantoni BS, GE e VD chiedono addirittura che ARES sia finanziato esclusivamente dalla Confederazione, visto che questo sistema d’informazione non è utile alle autorità d’esecuzione (o ai chimici cantonali).
Poiché il preventivo per il 2022 è stato completato in estate e non è possibile apportare ulteriori adeguamenti, il Cantone VD ritiene che le modifiche di legge con implicazioni finanziarie per i Cantoni non debbano entrare in vigore prima del 1° gennaio 2023.
In considerazione dell’aumento dei costi e della possibile estensione del campo di applicazione alle derrate alimentari e ai beni di consumo, il cantone di GE suggerisce che il numero minimo di licenze incluse nel contributo di base dovrebbe essere portato a dieci.
Art. 17: Valutazione e analisi di dati
Affinché si possano valutare anche i dati dei sistemi cantonali, come indicato nel commento dell’articolo 2, i Cantoni AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS, ZH e l’ASVC ritengono che l’enumerazione di cui al capoverso 1 lettera b debba essere completata con le integrazioni richieste per l’articolo 11.
Il Cantone TG ritiene che i diritti d’accesso al sistema di valutazione e analisi ALVPH siano regolati in modo poco chiaro, il che non è al passo con i tempi per un settore così delicato come quello del trattamento dei dati dell’esecuzione. Insieme ai cantoni SO, VD, VS e ZH e all’ACCS, ritiene che il riferimento all’articolo 6 capoverso 1 lettera b numero 1 presente nel capoverso 2 sia fuorviante, visto che riguarda i diritti di accesso dei collaboratori dell’amministrazione federale ai dati di esecuzione, i quali, appunto, non vengono inseriti dalla loro amministrazione. Pertanto, per questo diritto di accesso dovrebbe essere formulata una frase separata. Per il Cantone TG sarebbe opportuno regolare questa disposizione nell’articolo 6 (accesso ai dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione). Il Cantone ZH vuole che i diritti d’accesso per tutti i sistemi d’informazione, di valutazione e di analisi siano regolati in modo chiaro e conciso e senza rimandi inutili nel testo dell’ordinanza.
Art. 18: Protezione dei dati, sicurezza dei dati e informatica
Il Cantone VD ritiene che le competenze e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e in particolare le responsabilità per la gestione di dati, non sono sufficientemente definite. Mentre l’articolo 12 e l’articolo 18 capoverso 1 definiscono chiaramente l’USAV come responsabile dei sistemi d’informazione, gli articoli 18 capoverso 2 e gli articoli 19 e 20 creano confusione in quanto stabiliscono che una persona che intende far valere i propri diritti deve comprovare la propria identità e presentare istanza scritta allʼautorità di esecuzione del Cantone di domicilio.
L’ACCS e i Cantoni di GE e VD sono dell’opinione che l’attuale sistema di raccolta e di utilizzo dei dati (ASAN) abbia dei limiti. La registrazione delle aziende, le loro coordinate GPS e le specie animali presenti sono di competenza di un servizio cantonale diverso da quello responsabile dell’utilizzo del sistema (agricoltura o servizi veterinari): è quindi importante che i dati forniti da un servizio siano accurati, anche se per loro hanno un’utilità limitata. In caso di un’epizoozia altamente contagiosa, è necessario che i dati in ASAN siano aggiornati, ma l’attuale suddivisione del lavoro non soddisfa questa esigenza di efficienza e non garantisce trasparenza.
Secondo i Cantoni GL, GR, LU, SH e l’ASVC, anche nell’articolo 18 capoverso manca 2 l’enumerazione dell’ambito degli agenti terapeutici e quindi dovrebbe essere aggiunta.