Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/22: Revisione totale dell’ordinanza concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet), ora: ordinanza sui sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare) · 14 pagine
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Secondo Micarna, è necessario specificare come devono essere gestiti i risultati dell’analisi dei dati (art. 13 cpv. 2 lett. g e art. 17) e inoltre chiede come bisogna intendere la collaborazione con i macelli di cui all’articolo 13 capoverso 3.
Art. 14: Comitato misto
Visto che i sistemi d’informazione disciplinati nella presente ordinanza sono utilizzati principalmente dalle autorità veterinarie cantonali, i Cantoni AG, AI, BE, BL, BS, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH, nonché l’ACCS e l’ASVC ritengono che nel testo dell’ordinanza debba essere precisata la composizione del comitato misto in modo tale che, dei cinque rappresentanti cantonali, quattro provengano dai servizi veterinari cantonali e uno da un laboratorio cantonale (chimico cantonale).
Per i cantoni VD, VS e ZH e per l’ACCS, il capoverso 4 non descrive in modo sufficientemente chiaro quale tipo di incarichi possono essere assegnati ai servizi specializzati e quali sono le loro responsabilità ed è quindi necessario precisarlo.
Oltre agli organi esistenti (servizio specializzato e comitato misto, nonché gli organi già esistenti a livello operativo, come i comitati di utenti), secondo i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SO, TG, UR, ZH e l’ASVC, in base alle necessità il comitato misto può creare altri servizi specializzati su base temporanea o permanente.
Art. 15: Identitas SA
Per i Cantoni AG, TG, VD, VS e ZH e per l’ACCS non è chiaro perché solo per la Fleko sia esplicitamente citato un fornitore di servizi specifico e come questa prestazione di servizi debba essere distinta dai compiti dei servizi specializzati (art. 13). Ritengono inoltre che il titolo della sezione 4 dovrebbe essere ampliato se si cita esplicitamente Identitas SA come fornitore di servizi. Il Cantone ZH si chiede perché non si possano dedurre requisiti generali per i gestori delle banche dati, come avviene per esempio nell’ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (RS 916.404.1). Per il Cantone VD, citare un’impresa privata di servizi in un’ordinanza federale è una scelta discutibile, in particolare per la sua compatibilità con il diritto in materia di acquisti pubblici. Tutti e sei i pareri chiedono che la delimitazione delle responsabilità e la portata della fornitura di servizi da parte di partner esterni siano in linea di principio definite in modo uniforme per tutti i sistemi.
Art. 16: Finanziamento
Anche se di base si comprende l’aumento dei contributi cantonali a causa delle nuove funzionalità, secondo AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD e VS, nonché ACCS e ACCS, le esigenze dei Cantoni vengono tenute troppo poco in considerazione durante la fase di sviluppo. Per esempio, le funzionalità del sistema informativo Fleko relative all’esecuzione non sono convincenti. Per questo motivo è importante il diritto di codecisione (e una pianificazione finanziaria pluriennale), come richiesto nella proposta per l’articolo 12.
Il Cantone VD ritiene che i principi per la ripartizione dei costi di gestione e dei costi per i servizi specializzati non siano descritti con sufficiente precisione nell’articolo 16 capoversi 1 e 2. Per esempio, non è chiaro se questi costi siano cumulativi o meno.
Inoltre, secondo AI, AR, BL, BS, GL, GR, JU, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR e VS e l’ASVC, nel capoverso 4 si dovrebbe formulare con più chiarezza che le tre licenze devono essere ottenute ciascuna da un’autorità di esecuzione veterinaria o dall’autorità in cui è integrato il servizio veterinario e che una licenza consente l’accesso a tutti e tre i sistemi.
Il Cantone TG ricorda che l’USAV aveva comunicato chiaramente ai responsabili del controllo ufficiale delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso che non era previsto di addebitare alle autorità cantonali di esecuzione della legislazione alimentare i costi per il sistema centrale di dati ARES, cosa che non risulta chiaramente da questa ordinanza. L’argomentazione secondo la quale il sistema serva fondamentalmente allo svolgimento dei compiti dei Cantoni in materia di esecuzione, che sia quindi gestito principalmente nell’interesse degli stessi e che essi debbano dunque sostenere la maggior parte dei costi, è messa in dubbio dal Cantone TG almeno