Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/22: Revisione totale dell’ordinanza concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet), ora: ordinanza sui sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare) · 14 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 19: Diritti delle persone interessate
Secondo il Cantone VD, il fatto che, in base alla formulazione di questo articolo, l’autorità cantonale d’esecuzione sia sottoposta alla legge federale sulla protezione dei dati e alla giurisdizione dell’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), differisce dal principio secondo cui, in materia di protezione dei dati, le autorità cantonali sono sottoposte al diritto e alle autorità cantonali. Tuttavia, la legge federale sulla protezione dei dati (LPD) fa esplicitamente riferimento alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021), che indica che le autorità cantonali decidono sotto la copertura della procedura amministrativa federale. Questo aspetto deve essere chiarito. Inoltre, per il Cantone VD, non è chiaro chi sia specificamente responsabile della gestione di quanto indicato al capoverso 2. Se l’unico responsabile del trattamento dei dati fosse l’USAV, ciò significherebbe che l’autorità cantonale di esecuzione dovrebbe presentare all’USAV un’istanza ai sensi del capoverso 2. Se invece le autorità cantonali d’esecuzione fossero corresponsabili del trattamento dei dati, la stessa autorità cantonale d’esecuzione competente dovrebbe decidere delle istanze di cui al capoverso 2 ed emettere una decisione impugnabile.
Art. 21: Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati
I Cantoni AG, AI, BE, BL, BS, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS e ZH nonché l’ACCS e l’ASVC dichiarano che nei sistemi d’informazione vengono inseriti i dati dell’esecuzione cantonale e che la conservazione, l’archiviazione e la distruzione di tali dati sono disciplinati dalla rispettiva legislazione cantonale. Secondo la Conferenza delle direttrici e dei direttori d’archivio svizzeri (ADK/CDA), in linea di principio i documenti provenienti da sistemi informativi trasversali potrebbero essere soggetti a obbligo di archiviazione sia a livello federale che cantonale. Gli attori sopra indicati chiedono quindi che l’USAV (o, secondo VD, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, IFPDT) esamini se, prima di essere cancellati, i dati devono essere offerti agli archivi federali e agli archivi cantonali corrispondenti in conformità con le disposizioni della legge del 26 giugno 1998 sull’archiviazione e le leggi cantonali pertinenti. Se è così, l’articolo 21 dovrebbe descrivere questo obbligo e disciplinare il processo a garanzia del suo adempimento.
I cantoni VD e VS e l’ACCS esigono inoltre che siano precisate le condizioni di conservazione secondo il capoverso 2. Se dovesse esistere parallelamente un sistema d’informazione cantonale, secondo il parere del Cantone VD, per evitare successive ambiguità dovrebbero essere armonizzati i termini di conservazione tra il progetto di ordinanza e il diritto cantonale. Anche il Cantone ZH fa notare che le condizioni di archiviazione o di cancellazione dei dati in relazione alle prescrizioni cantonali pertinenti non sono definite.
Art. 22: Disposizioni di tipo tecnico
I cantoni AG, VD e VS e l’ACCS ritengono che i punti elencati nelle lettere a–e siano molto generici e che è difficile immaginare l’attuazione specifica a cui fanno riferimento. Chiedono quindi che i punti menzionati vengano concretizzati, per esempio con una direttiva o in un allegato.
Il Cantone TG ha sottolineato che questo articolo riguarda anche i sistemi d’informazione dei Cantoni. Quando emette le disposizioni che specificano le interfacce, l’USAV deve quindi obbligatoriamente tenere conto dei dettagli tecnici di tali sistemi. È inoltre problematico emettere prescrizioni sulle frequenze di trasmissione dei dati se queste comportano un onere supplementare per i Cantoni. Non in tutti i Cantoni è possibile attuare tutte le trasmissioni di dati con processi completamente automatizzati.
Art. 24: Entrata in vigore
Poiché in tutti i Cantoni il preventivo per il 2022 è stato completato al più tardi in estate, i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD e VS nonché l’ASVC e l’ACCS chiedono che, a causa delle conseguenze finanziarie derivanti, la modifica dell’ordinanza non entri in vigore, come indicato nei commenti, il 1° gennaio 2022, bensì il 1° gennaio 2023. Tutti i Cantoni tranne GE e NE, nonché l’ACCS suggeriscono, in alternativa, di vagliare se sia possibile rinviare fino a tale data successiva solo l’entrata in