Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/22: Revisione totale dell’ordinanza concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet), ora: ordinanza sui sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare) · 14 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 9: Comunicazione di dati ad altre autorità
Il Cantone VD ritiene che la formulazione proposta nell’articolo 9 sia molto più flessibile di quella dell’articolo 22 O-SISVet e che quindi in questa forma non costituisca una base legale sufficiente per la trasmissione di dati sensibili (ad esempio informazioni relative a un procedimento penale). Per facilitare la comprensione da parte delle autorità cantonali di esecuzione che non hanno le conoscenze necessarie in materia di protezione dei dati, questo aspetto dovrebbe essere esplicitamente considerato nell’articolo.
Per il cantone ZH, il commento all’articolo 9 è troppo impreciso e va quindi completato. In particolare, non è chiaro chi rientri nelle «altre autorità» e se si intendano anche le autorità autorizzate ad accedere ai dati.
Art. 10: Comunicazione di dati per scopi scientifici e statistici
Al fine di garantire un trattamento responsabile dei dati, i Cantoni AG, VD, VS, TG e ZH e l’ACCS propongono che si debba pretendere una richiesta scritta motivata per la divulgazione dei dati provenienti dai sistemi d’informazione e di valutazione. Dal canto suo, il VPHI fa presente che in determinati casi, per scopi scientifici e statistici, i dati dovrebbero essere disponibili in forma non anonimizzata o pseudonimizzata e propone quindi che vengano anonimizzati prima della divulgazione oppure che la protezione dei dati non anonimizzati sia garantita da accordi di fornitura e di riservatezza.
Micarna sottolinea che finora solo l’USAV era autorizzato a comunicare i dati esistenti. Con il nuovo regolamento, ora sono diversi gli Uffici autorizzati a farlo, e ciò comporta il rischio di diffondere dati non anonimizzati o anonimizzati in modo insufficiente. Per questo motivo, i processi dell’amministrazione devono essere organizzati internamente in modo da garantire in ogni momento l’anonimizzazione dei dati.
Art. 11: Collegamento con altri sistemi d’informazione
I Cantoni GE, VD e VS e l’ACCS chiedono che sia esplicitamente citato lo scambio di dati con la banca dati del latte (dbMilch).
I cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS e ZH e l’ASVC vorrebbero che i sistemi d’informazione fossero in grado di riprendere il numero AVS come identificatore delle persone dal registro centrale degli assicurati delle assicurazioni sociali della Confederazione. Ad eccezione dei Cantoni BE, NE e ZH, si chiede inoltre che i sistemi d’informazione siano in grado di ottenere dati dai sistemi cantonali (come Limsophy), come già detto per ARES secondo il commento all’articolo 2. A tale scopo, andrebbero aggiunte all’articolo 11 due lettere (h e i).
Il VPHI fa notare che il collegamento dei dati di ASAN, ARES e Fleko con gli altri sistemi d’informazione menzionati nell’articolo 11 è necessario per rispondere a domande specifiche di progetti di ricerca e dovrebbe quindi essere esplicitamente reso possibile anche per scopi scientifici.
Art. 12: Compiti dell’USAV
Visto che i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH, nonché l’ACCS e l’ASVC ritengono che i sistemi d’informazione vengano utilizzati principalmente per adempiere ai compiti di esecuzione dei Cantoni, anche a questi ultimi dovrebbe essere concesso un diritto di codecisione per quanto riguarda l’ulteriore sviluppo dei sistemi. Inoltre, si dovrebbe anche elaborare un piano finanziario pluriennale e, per garantire una pianificazione sicura, tenere conto dei costi aggiuntivi previsti per ulteriori sviluppi.
Art. 13: Servizi specializzati
Come già menzionato per l’articolo 4, il Cantone VD ripete la sua richiesta di elencare questo articolo all’inizio dell’ordinanza.