Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine

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Il Cantone di BS propone che sia il veterinario cantonale a determinare la zona di controllo e di sorveglianza e a consultare l’USAV, che eventualmente assume il ruolo di coordinamento.

I rappresentanti dei proprietari forestali e della selvicoltura (CFP, BoscoSvizzero, WaldLuzern, WaldThurgau, FST, Comune di Schleitheim) chiedono chiarimenti in merito alle indennità per la selvicoltura in caso di limitazioni ai lavori forestali. La proposta è sostenuta anche dai Cantoni di AG, GE, SO. Il Cantone di SO suggerisce alla Confederazione d’indennizzare sia le perdite dovute al divieto di accedere alle foreste sia quelle dovute al divieto di utilizzo dell’agricoltura. Il Cantone di AG chiede inoltre di chiarire quali indennità percepiscono gli esperti consultati (servizio forestale e sorveglianza della caccia).

Si chiede inoltre d’includere nell’OFE anche l’istituzione della zona di sequestro iniziale (Cantoni AG, AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, TG, ZH, SG, SH, SO, TI, VS e ASVC) e di definire con maggiore precisione i termini «stabilire», «ordinare», «prendere provvedimenti» e «lavori forestali indispensabili» (Cantoni AG, BS, GE, GR, LU, NW, OW, SH, SO, TI e VS).

Il Cantone di SH propone di aggiungere che il veterinario cantonale ha la facoltà di disporre un divieto di raccolto.

Influenza aviaria Art. 122: In generale

I Cantoni (AG, AI, BE, GR, LU, NW, SG, SH) e l’ASVC chiedono di eliminare la precisazione relativa all’elevata patogenicità «nei polli di età superiore alle sei settimane» e suggeriscono di specificare la specie avicole interessate.

Malattia di Newcastle Art. 123: In generale

Diversi Cantoni (AG, AI, BE, BL, GR, LU, NW, SG, SH, SO, TI, VD, ZH) e l’ASVC propongono di riformulare l’articolo.

Epizoozie da eradicare, Disposizioni comuni Art. 129 Chiarimenti sulle cause dell’aborto

I Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, GR, LU, NW, SG, SH, SO, TI) e l’ASVC contestano l’aggiunta delle specie di Brucella da esaminare: ciò significa infatti che non ci si concentra più sulla sorveglianza delle «specie principali». Occorre tenere conto del potenziale onere supplementare.

Inoltre, i rappresentanti del settore avicolo (Animalco, Aviforum, Bell, Frifag, Micarna, SVGM della SVS, SGP, WPSA) e dell’Università di Zurigo (NRGK e IVPZ, VSF UHZ) chiedono di precisare «Chlamydia» con «Chlamydia abortus».

Rabbia Art. 145: Animali sospetti di contaminazione

Il Cantone di GE avvalla la scelta di estendere ad almeno 120 giorni il periodo d’isolamento per un animale sospetto di aver contratto la rabbia, anche se chiede di estenderlo a 6 mesi, conformemente alle linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE).

Brucellosi dei bovini Art. 152: Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

Alcuni Cantoni (BE, GE, GR, SO, VD) e l’ASVC segnalano un errore redazionale nel testo francese e suggeriscono una riformulazione.