Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine

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Art. 86: Accertamenti epidemiologici e rapporti

Bell, l’USC, l’UPSC, l’ASNB e Swissgenetics ritengono comprensibile trasformare il sequestro rinforzato in un sequestro semplice di 2° grado, ma rilevano che ciò debba avvenire con particolare cautela da parte dell’autorità competente.

Art. 88a: Zone cuscinetto

Diversi Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, GE, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, TI, VD, ZH) e l’ASVC esprimono l’auspicio di riconsiderare radicalmente il processo di ordinamento delle zone in caso di comparsa di epizoozie altamente contagiose e di regolamentarle in modo uniforme in una delle prossime revisioni dell’OFE. In linea di principio, non si è ritenuto necessario istituire una zona cuscinetto. Al fine di creare un’equivalenza con la nuova legislazione europea in materia di salute animale, è stata tuttavia accolta l’inclusione della zona cuscinetto in relazione alla peste suina africana.

Al contrario, Micarna ritiene che le zone cuscinetto siano uno strumento efficace per prevenire l’ulteriore diffusione di un’epizoozia, anche se non si devono andare a creare ulteriori ostacoli al commercio.

Anche l’UDC sostiene la possibilità di definire zone cuscinetto, in quanto in esse possono essere autorizzate eccezioni per il traffico di animali. Ad esempio, il trasferimento degli animali in un’altra azienda di detenzione di animali sarebbe possibile se giustificato da un punto di vista epidemiologico. Ciò può contribuire a ridurre al minimo le perdite economiche per l’agricoltura in caso di epizoozia.

Art. 90a: Movimento di merci nella zona di protezione

I Cantoni (AG, AI, AR, BL, GR, LU, NW, SG, SH, TI, ZH), l’ASVC e i rappresentanti del settore (Bell, Proviande, USC, UPSC) chiedono di specificare quali merci sono interessate dal divieto di trasferimento fuori dalla zona di protezione (solo quelle prodotte nella zona di protezione o, in generale, le merci attraverso le quali è trasmissibile l’epizoozia). Propongono pertanto la formulazione seguente: «Le derrate alimentari di origine animale, gli oggetti e altri prodotti agricoli che, data la situazione attuale, possono essere veicolo di contagio non possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione».

Art. 92: Traffico di animali nella zona di sorveglianza

Il Cantone di FR domanda di precisare la deroga secondo cui gli animali possono lasciare la zona di sorveglianza per l’eliminazione solo «...se non è possibile l’eliminazione nella zona».

Art. 94: Abrogazione dei provvedimenti di sequestro

In relazione ai commenti all’articolo 88a, i Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, GE, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, TI, VD, ZH) e l’ASVC chiedono di rinunciare alle zone cuscinetto anche in questo caso.

Morva

Art. 105-105b: Campo d’applicazione e diagnosi, obbligo di notifica nonché caso di so-

spetto e di epizoozia

Il Cantone di TG rileva che la morva non figura nell’elenco delle zoonosi dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e chiede un coordinamento a livello federale.

Inoltre, secondo i Cantoni (AI, AR, BE, BL, GE, GR, LU, NW, SG, SH, SO, TI) e l’ASVC risulta complicata la formulazione dell’articolo 105b capoverso 3 secondo cui la zona di protezione e di sorveglianza comprende, in deroga all’articolo 88 capoverso 2, solo l’effettivo infetto. Propongono di «non istituire una zona di protezione e di sorveglianza secondo l’articolo 88 capoverso 2».