Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 14 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e USAV

Diritto

Commento relativo alla modifica dell’ordinanza sulle epizoozie

I. Situazione iniziale

Nell’ambito della presente modifica dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) si adegua la legislazione svizzera alla normativa UE in materia di sanità animale1 entrata in vigore il 21 aprile 2021. Diverse epizoozie vengono inserite per la prima volta nell’OFE, suddivise in una categoria diversa o rimosse. Inoltre, i provvedimenti da adottare in caso di focolaio di un’epizoozia altamente contagiosa sono generalmente più severi. Viene inoltre inserita una disposizione che precisa il nuovo articolo 57a della legge sulle epizoozie (LFE, RS 916.40) sul versamento ai Cantoni di un’indennità con il ricavato della tassa di macellazione per il programma nazionale di sorveglianza e sull’applicazione «Apinella» gestita dall’USAV, che serve al riconoscimento precoce dell’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare delle colonie di api. In seguito, si deve creare una norma che permetta al veterinario cantonale di limitare o vietare lʼaccesso a determinate zone boschive in caso di focolaio di peste suina africana o di peste suina classica nei cinghiali. Infine si effettuano diversi aggiornamenti a seguito di nuove conoscenze scientifiche e necessarie precisazioni redazionali.

II. Commento alle singole disposizioni

Art. 2 lett. b, c e q‒s

La pleuropolmonite contagiosa dei caprini (lett. b) e la morva (lett. c.), un’epizoozia equina, appartengono ora alla categoria delle epizoozie altamente contagiose (ora rispettivamente «da sorvegliare» o «da eradicare»). Nell’OFE sono state incluse tre epizoozie degli animali acquatici (lett. q–s) considerate altamente contagiose. La necrosi ematopoietica epizootica è importante come malattia virale nelle trote iridee e nei pesci persici, la sindrome di Taura e la malattia della testa gialla colpiscono diverse specie di gamberetti.

Art. 3 lett. n

La lettera n è modificata perché la morva è ora un’epizoozia altamente contagiosa (cfr. commento all’art. 2).

1 Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.