Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine
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Art. 6: Termini e abbreviazioni
La SVS, l’USC, l’ASNB e Swissgenetics accolgono con favore le nuove definizioni di animale sospetto e infetto. La SVS suggerisce che il primo termine potrebbe sostituire il «sospetto di un’epizoozia» utilizzato finora nell’OFE e in particolare nell’articolo 62 (obbligo di notifica del veterinario al veterinario ufficiale). L’espressione «sospetto di un’epizoozia» non è stata approfondita ulteriormente, ma lascia un ampio margine d’interpretazione, affievolendo a sua volta l’obbligo di notifica e la relativa lotta contro le epizoozie. Se il termine «sospetto di un’epizoozia» assumesse un significato diverso dalla definizione di «animale sospetto», la SVS chiede una distinzione chiara e una definizione a parte. Anche la SBS auspica una concretizzazione nell’articolo 62.
I Cantoni (AI, AR, BE, BL, LU, NW, SG, SH, SO, TI, ZH) e l’ASVC chiedono di aggiungere alla definizione di «animali a unghia fessa» anche i «bisonti europei» oltre ai bufali e ai bisonti americani. Questo complemento corrisponderebbe al termine francese «bison», che designa sia il bisonte americano che quello europeo.
Registrazione e identificazione degli animali a unghia fessa e relativo traffico Art. 10 e 11: Identificazione e riconoscimento degli animali a unghia fessa
La maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, LU, NE, NW, UR, SG, SH, TG, ZH), l’ASVC, la SVS, l’USC, l’ASNB e Suisseporcs sono favorevoli all’estensione dell’obbligo d’identificazione ai camelidi del nuovo e del vecchio mondo. Tuttavia, i Cantoni e l’ASVC chiedono che non solo gli animali neonati, ma anche quelli già in vita siano contrassegnati con un microchip entro un periodo transitorio e che venga specificato quali gruppi professionali, oltre ai veterinari, siano autorizzati a impiantarli. I Cantoni di SO e GE suggeriscono che possano farlo solo i veterinari. La SVS propone invece che, oltre ai veterinari, siano autorizzate anche le persone ausiliarie che lavorano sotto una supervisione tecnica. Il SSPR e la NWKS chiedono inoltre che i detentori di animali siano autorizzati a impiantare i microchip da soli sui camelidi dopo un corso, come fanno già ora molti allevatori. Identitas sottolinea che si dovrebbe valutare se i marchi auricolari convenzionali siano eventualmente utilizzabili come mezzo d’identificazione al posto dei microchip.
Inoltre, diversi Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, LU, NE, NW, UR, SG, SH, TG, ZH), l’ASVC e Identitas AG suggeriscono d’introdurre a medio termine la registrazione anche per i camelidi del vecchio e del nuovo mondo con un sistema di notifica come per gli altri animali a unghia fessa.
Art. 12: Contenuto del certificato d’accompagnamento
La NWKS chiede che il numero di identificazione degli animali figuri sul certificato d’accompagnamento se tutti i camelidi del vecchio e del nuovo mondo sono provvisti di microchip.
Aziende di acquacoltura Art. 21: Registrazione delle aziende di acquacoltura
Il Cantone di AG accoglie in linea di principio la registrazione di dati specifici sulle aziende di acquacoltura, anche se ritiene che le registrazioni richiedano molto tempo. Per questo motivo, propone che i dati siano raccolti principalmente nel contesto del rinnovo delle autorizzazioni o in caso di epizoozia.
Inoltre, i Cantoni AI, AG, AR, BS, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH e VD nonché l’ASVC sostengono che la descrizione dell’impianto per l’approvvigionamento di acqua e lo smaltimento delle acque reflue dell’azienda sia molto impegnativa. Per tale motivo, ritengono che la registrazione debba avvenire solo se l’azienda è colpita da un’epizoozia. In alternativa, i Cantoni di BE e SG propongono di limitare la registrazione alle aziende di acquacoltura commerciali con una produzione annua superiore a 500 kg, mentre i Cantoni di AG e BL suggeriscono di limitare la registrazione alle aziende di acquacoltura soggette all’obbligo di autorizzazione.