Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati
Art. 17 cpv. 2 e 26 cpv. 2
Per unificare la terminologia, sono modificate le versioni italiana e tedesca. Le nozioni di «Datenschutzverantwortliche» / «Datenschutzverantwortlicher» e «responsabile per la protezione dei dati» sono sostituite con «Datenschutzberaterin» / «Datenschutzberater» e «consulente per la protezione dei dati» (cfr. in proposito il messaggio LPD del 15 settembre 2017, FF 2017 5939 pag. 6023 seg.).
Art. 25 cpv. 2
La durata di conservazione dei verbali è portata a due anni conformemente all'articolo 3 capoverso 4 nLPD. Conformemente a tale disposizione i verbali sono conservati
separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.
6.20 Ordinanza del 20 giugno 201865 concernente il trattamento dei dati nel sistema di gestione dei mandati del Servizio linguistico DFAE
Art. 13 cpv. 2
La durata di conservazione dei verbali è ora fissata a due anni conformemente alla regola dell’articolo 3 capoverso 4 P-OLPD. Secondo tale disposizione i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.
6.21 Ordinanza del 4 maggio 201666 sugli emolumenti di fedpol
Art. 1 cpv. 1 lett. d
Il rimando è adeguato al P-OLPD.
6.22 Ordinanza del 12 febbraio 202067 sugli appalti pubblici
Art. 24 cpv. 2
Il rimando è adeguato alla nLPD.
6.23 Ordinanza del 29 ottobre 200868 sull’organizzazione della Cancelleria federale
Art. 5a cpv. 3 lett. c, 10 cpv. 1
L'abbreviazione IFPDT è introdotta nell'articolo 5a capoverso 3 lettera c e ripresa
nell'articolo 10 capoverso 1.
6.24 Ordinanza del 18 novembre 201569 sul sistema d’informazione concernente il servizio VIP
Art. 11 cpv. 1 lett. a
Il rimando è adeguato al P-OLPD.