Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati

6.98 Ordinanza del 14 novembre 2018152 sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti

Art. 66 lett. b

La presente modifica concerne soltanto le versioni tedesca e italiana. L'espressione «i dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali» è sostituita con «i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali» conformemente all'articolo 5 lettera c numero 5 nLPD.

Art. 68 cpv. 2

Il primo periodo è modificato affinché tutti gli accessi al sistema d'informazione siano verbalizzati. Inoltre, secondo il secondo periodo e la corrispondente regola dell’articolo 3 capoverso 4 P-OLPD, la durata di conservazione dei verbali è ora fissata a due anni.

Conformemente a tale disposizione, i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

6.99 Ordinanza del 21 settembre 2018153 sui medicamenti

Art. 76 cpv. 2 secondo periodo

La versione francese è oggetto di una modifica formale per adeguare il primo periodo alle versioni tedesca e italiana. La durata di conservazione dei verbali è fissata a due anni conformemente all'articolo 3 capoverso 4 P-OLPD. Conformemente a tale disposizione, i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

6.100 Ordinanza del 18 agosto 2004154 sui medicamenti veterinari

Art. 36 rubrica e cpv. 5

Nella rubrica l'espressione «collezione di dati» è sostituita con «trattamento di dati». Nel capoverso 5 il rimando è adeguato alla nLPD.

6.101 Ordinanza del 1° luglio 2020155 relativa ai dispositivi medici

Art. 84 cpv. 1 e 2

Il rimando è adeguato al P-OLPD. Il rimando agli articoli 20 e 21 OLPD è sostituito dal rimando agli articoli 1–3 e 5 P-OLPD.

Art. 92 e allegato 3, 2 Diritto svizzero, n. 13, colonna 2

Il rimando è adeguato alla nLPD.

152 RS 812.212.1 153 RS 812.212.21 154 RS 812.212.27

155 RS 812.213