Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati

Poiché la nLPD sopprime la protezione dei dati personali delle persone giuridiche,

nell’articolo 17a del disegno di revisione della legge federale contro il lavoro nero viene inserita una nuova base legale che autorizza gli organi di controllo cantonali e le competenti autorità cantonali a trattare i dati di persone giuridiche (cfr. n. 78 all. 1/II nLPD). Secondo il progetto di revisione, sono adeguati la rubrica e il capoverso 1 dell’articolo 9 dell’ordinanza contro il lavoro nero. È inoltre aggiunto un nuovo articolo 9a che disciplina il trattamento dei dati delle persone giuridiche. L’articolo 9a contiene una normativa analoga a quella

dell’articolo 9 capoverso 1. Secondo l’articolo 9a capoverso 2, l’articolo 9 capoversi 2–4 si applica per analogia ai dati di persone giuridiche.

6.112 Ordinanza del 16 gennaio 1991166 sul collocamento

Art. 58 rubrica e cpv. 1

L’articolo 58 dell’ordinanza sul collocamento disciplina il diritto della persona interessata a essere informata dai servizi che trattano dati che la riguardano.

È adeguato alle nuove regole della nLPD, segnatamente all’articolo 19 nLPD (obbligo di informare sulla raccolta di dati personali), 25 nLPD (diritto d’accesso) e 41 (pretese e

procedura).

La prima modifica riguarda la rubrica dell’articolo 58 che non è corretta. Come esposto in seguito la disposizione disciplina diversi diritti delle persone interessate e non soltanto il diritto d’accesso.

Come nel diritto vigente, il capoverso 1 disciplina l’obbligo di informare la persona

interessata. L’elenco delle informazioni da fornire viene comunque esteso. Secondo il nuovo capoverso 1 le persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro che si annunciano alle autorità preposte al mercato del lavoro sono informati su sono informati sull’identità e i dati di contatto del titolare del sistema d’informazione (lett. a). A prescindere dalle modifiche redazionali, le informazioni secondo le lettere b, c ed e rimangono le medesime. L’informazione secondo la lettera d è modificata nel senso che la persona interessata non deve più essere informata sui «destinatari regolari» ma su tutti i destinatari ai quali sono comunicati dati personali.

Art. 59a

La modifica concerne soltanto il testo francese in cui il termine «fichier» è sostituito con «registre».

6.113 O-COLSTA del 1° novembre 2006167

Art. 2 cpv. A

La modifica concerne soltanto il testo francese in cui il termine «fichier» è sostituito con «banque de données» con i necessari adeguamenti grammaticali.

166 RS 823.111

167 RS 823.114