Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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si riservi tale facoltà nell’atto di trust61. I beni in trust costituiscono un patrimonio autonomo la cui esistenza e identità non dipendono dalle persone coinvolte62. Una differenza importante tra trust e fiducia consiste nel fatto che i beni in trust sono distolti dalla massa fallimentare del trustee, mentre generalmente nella fiducia non lo sono.

1.1.6.3 Altri istituti e strumenti

Alcuni istituti giuridici del diritto successorio possono svolgere determinate funzioni dei trust testamentari:

– La sostituzione fedecommissaria (art. 488 segg. CC) è uno strumento di pianificazione successoria che permette a una persona (il disponente) di designare i beneficiari della propria eredità nominando due eredi in successione, il primo (istituito) con l’obbligo di trasmettere interamente o in parte la propria quota ereditaria al secondo (sostituito). Alla morte del disponente, l’istituito diventa proprietario dei beni oggetto della sostituzione con l’obbligo di trasmetterli al sostituito al momento dell’apertura della sostituzione, alla propria morte o al momento indicato dal disponente. Per questo lasso di tempo il sostituito dispone di un’aspettativa successoria. All’apertura della sostituzione, l’istituito perde la proprietà dei beni oggetto della sostituzione e il sostituito ne diviene proprietario secondo la legge. Il disponente può nominare un solo sostituito che acquisisce definitivamente i beni trasmessi. Le sostituzioni a catena sono quindi vietate. La legge non fissa limiti temporali, ma secondo la dottrina prevalente la durata prevista per l’apertura della sostituzione non dovrebbe superare i cento anni63. I beni oggetto della sostituzione costituiscono un patrimonio distinto da quello dell’istituito64; quest’ultimo può utilizzarli, usufruirne e amministrarli, inoltre come proprietario ne può anche disporre, ma questo diritto è limitato dall’obbligo di restituirli al sostituto. Per assicurare la conservazione dei beni da trasmettere, l’istituito deve compilare un inventario e fornire garanzie prima di entrare in possesso dell’eredità, a meno che il disponente non lo dispensi.

– L’esecutore testamentario è una persona nominata dal testatore nel suo testamento per amministrare la sua successione ed eseguire le sue ultime volontà. L’esecutore testamentario esercita la propria funzione in modo indipendente, a proprio nome, conformemente alla sola volontà del testatore, ma con effetti per gli eredi. È sottoposto alla vigilanza dell’autorità designata dal diritto cantonale. La nomina di un esecutore testamentario è particolarmente raccomandata

61 A tale riguardo si rimanda all’art. 2 par. 3 della Convenzione dell’Aia secondo cui «Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust.»

62 Messaggio sulla Convenzione dell’Aia, pag. 525.

63 STEPHAN WOLF, STEPHANIE HRUBESCH-MILLAUER, Schweizerisches Erbrecht, 2020, n. 696.

64 MARGARETA BADDELEY, CR-CC II, 2017, art. 490 n°1, COTTI FIORENZO, Commentaire du droit des successions, 2012, art. 491 n.° 8; STEPHAN WOLF, STEPHANIE HRUBESCH- MILLAUER, Schweizerisches Erbrecht, 2020, ch. 717.