Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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quando il testatore prevede che i suoi eredi non potranno o non vorranno rispettare i loro obblighi. La dottrina definisce l’esecutore testamentario un istituto sui generis del diritto privato65. L’esecutore testamentario non è il mandatario né il rappresentante del defunto o dei suoi eredi. Si distingue dall’amministratore ufficiale, dal liquidatore ufficiale e dal rappresentate della successione in quanto questi sono nominati dall’autorità e hanno funzioni differenti66. I beni della successione sono giuridicamente separati da quelli dell’esecutore testamentario, non rientrano né nel regime matrimoniale né in quello delle unioni domestiche registrate, né nella successione, né nella sua massa fallimentare. Ma, a differenza del trustee, l’esecutore testamentario non è proprietario dei beni della successione, che appartengono a pieno diritto agli eredi dall’apertura della successione67; tuttavia ha il diritto di disporne nella misura necessaria per svolgere la sua missione. Gli eredi sono invece proprietari dei beni della successione, ma non ne possono disporre, né possono opporsi alle disposizioni dell’esecutore.
Tra gli istituti giuridici che realizzano alcuni degli obiettivi del trust anglosassone si possono ancora citare la donazione e le disposizioni per causa di morte gravate di oneri (art. 245 CO e 482 CC). L’onere prevede un compito, anche di natura economica, che può consistere nel fare versamenti per uno scopo definito o a favore di determinate persone. Può essere stabilito a favore del donatore o di terzi. Anche se l’onere avvantaggia una sola persona, non conferisce alcun credito al beneficiario. Se il donatario non rispetta gli obblighi derivanti dall’onere, il donatore, ma non i terzi beneficiari, ne può richiedere l’esecuzione68.
Anche il contratto di mandato presenta diverse similitudini con il trust. Il mandato è un contrato con il quale una persona (il mandatario) si obbliga a compiere, a norma del contratto, affari o servigi di cui viene incaricato nell’interesse e conformemente alla volontà di un’altra persona (il mandante) e nella misura in cui non siano adempiute le condizioni di un altro contratto (art. 394 CO)69. Il mandatario è tenuto a compiere determinati servizi in vista di un preciso risultato; per farlo deve seguire le istruzioni del mandato, in mancanza delle quali prende egli stesso le misure necessarie per poter raggiungere il risultato auspicato. Le disposizioni giuridiche concernenti il mandato si applicano direttamente o per analogia a numerosi contratti di servizio, in particolare in materia di gestione patrimoniale70. Sotto molti aspetti, il contratto di mandato impone al mandatario diversi obblighi (obbligo di diligenza e di fedeltà, obbligo di rendere conto e di restituire, obbligo di responsabilità) e gli riconosce diversi diritti (diritto al rimborso delle spese, alla deroga da determinati obblighi e al risarcimento del danno) simili a quelli del trustee. Ma, contrariamente al trust, il mandato non comporta la co-
65 GRÉGOIRE PILLER, CR-CC II, 2016, Intro. aux art. 517-518 n° 9.
66 PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2015, ch. 1163a.
67 GRÉGOIRE PILLER, CR CC II, 2016, Intro. aux art. 517-518, n° 8; cfr. anche HANS RAINER KÜNZLE, Der Willensvollstrecker im schweizerischen und US-amerikanischen Recht, 2000, pag. 11 segg.
68 MARGARETA BADDELEY, CR CO I, 2012, Art. 245 CO, n° 36.
69 PIERRE TERCIER, LAURENT BIERI, BLAISE, CARRON, Les contrats spéciaux, 2016, ch. 4301
70 MALEK ADJADJ Le mandat de gestion de fortune, 2017, p. 103.