Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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Cantoni, anche per quanto riguarda l’imposta federale diretta, e che in base alla prassi vigente possono emergere lacune fiscali.

– La costituzione di un «irrevocable discretionary trust» non è conveniente per le persone residenti in Svizzera, poiché fiscalmente i beni apportati continuano a essergli attribuiti.

La presente proposta di normativa fiscale mantiene quanto previsto dalla prassi attuale, ossia la consueta attribuzione dei redditi del trust al disponente nel caso di un «revocable trust» e l’attribuzione ai beneficiari aventi diritto nel caso dei trust irrevocabili («irrevocable fixed interest trust»).164 Queste disposizioni sono conformi all’imposizione secondo la capacità economica e con la loro codificazione si soddisfa il principio di legalità.

Panoramica delle conseguenze fiscali dei «revocable trust» e degli «irrevocable fixed interest trust»

Revocable trust Irrevocable fixed interest trust Costituzione del trust

Nessuna conseguenza fiscale poiché i Le imposte di successione e di donazione beni continuano a essere attribuiti al di- dipendono dal diritto cantonale.

sponente.

Redditi correnti e beni in trust

Imposte sul reddito e sulla sostanza ri- Imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse presso il disponente; scosse presso i beneficiari;

gli utili in capitale sono esenti da impo- gli utili in capitale sono esenti da imposta. sta.

Prestazioni del trust

Al disponente: nessuna conseguenza fi- Nessuna conseguenza fiscale dato che le scale. imposte sui redditi correnti e sulla so-Ai beneficiari: imposta di successione o stanza sono già state pagate dai benefidi donazione. ciari.

164 Per ragioni di semplicità, nelle tabelle 1–3 si presuppone che le persone coinvolte nel rapporto di trust siano persone fisiche (in sostanza «family trust», poiché nella maggior parte dei casi attuali i beneficiari fanno parte della famiglia). Se invece si trattasse di persone giuridiche, l’imposta sull’utile sostituirebbe l’imposta sul reddito e l’imposta sul capitale sostituirebbe l’imposta sulla sostanza. Inoltre si parte dal presupposto che tutte le persone coinvolte siano domiciliate in Svizzera. Se al momento della costituzione il disponente è domiciliato all’estero non possono risultarne imposte di successione o di donazione in Svizzera. Se è domiciliato all’estero, il beneficiario non è soggetto alle imposte svizzere sul reddito e sulla sostanza.