Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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Opzione 5

I redditi del trust e i beni in trust sono attribuiti al disponente. Se quest’ultimo decede o trasferisce il domicilio all’estero, i redditi del trust e i beni in trust sono attribuiti ai beneficiari. Se non è possibile identificare i beneficiari, non avviene alcuna attribuzione dei redditi del trust e dei beni in trust, come nel caso dell’opzione 3. Fanno però eccezione i proventi del trust provenienti da imprese, stabilimenti d’impresa e fondi siti in Svizzera. Tali redditi sono attribuiti al trustee, che viene quindi assoggettato ad imposta.

Opzione 6

I redditi del trust e i beni in trust sono attribuiti ai beneficiari. Se non è possibile identificare i beneficiari, i redditi del trust e i beni sono attribuiti al disponente. Se il disponente è deceduto e non è possibile identificare alcun beneficiario, fra il momento del decesso del disponente e il versamento delle prestazioni non avviene alcuna attribuzione dei redditi del trust e dei beni in trust, come nel caso dell’opzione 3. Fanno però eccezione i redditi del trust provenienti da imprese, stabilimenti d’impresa e fondi siti in Svizzera. Tali redditi sono attribuiti al trustee, che viene quindi assoggettato ad imposta.

Opzione 7

I redditi del trust e i beni in trust sono attribuiti al disponente, a condizione che questi fosse già residente in Svizzera al momento della costituzione del trust. Per i trust costituiti all’estero («pre-immigration trust») e dopo il decesso del disponente non avviene alcuna attribuzione. Ciò significa che fino al momento del versamento delle prestazioni non viene effettuata alcuna imposizione dei redditi e dei beni in trust. Fanno però eccezione i redditi del trust provenienti da imprese, stabilimenti d’impresa e fondi siti in Svizzera. Tali redditi sono attribuiti al trustee, che viene quindi assoggettato ad imposta.

Per quanto concerne l’imposizione di prestazioni provenienti da valori patrimoniali,

beni materiali e crediti del disponente destinati al trust, vi sono inoltre due varianti

possibili per ciascuna opzione riguardo alle conseguenze fiscali.

– La variante A parte dal presupposto che le distribuzioni future non siano da trattare come donazione, bensì come reddito.165 Secondo il Tribunale federale, si è in presenza di una donazione ai sensi del diritto fiscale quando la prestazione da parte del donatore al donatario avviene gratuitamente e con l’intenzione di donarla. L’attribuzione dei beni deve pertanto avere luogo senza controprestazione da parte del donatario. Dato che con la costituzione dell’«irrevocable discretionary trust» il disponente si è privato definitivamente dei suoi beni, per questa variante non si presuppone alcuna donazione da parte del disponente. Dal canto suo, il trustee fornisce prestazioni ai beneficiari sulla base dell’obbligo sancito dall’atto costitutivo del trust, pertanto non in maniera facoltativa. Per questa ragione non si è in presenza di una donazione ai sensi della predetta definizione. Di conseguenza, le prestazioni ai beneficiari sottostanno

165 Sentenza del Tribunale federale 2A.668/2004 del 22 aprile 2005, consid. 3.3 sul trattamento fiscale delle prestazioni delle fondazioni.