Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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5.1.4.2 Descrizione delle opzioni
Riguardo all’«irrevocable discretionary trust» il gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e del mondo scientifico ha esaminato diverse opzioni per la normativa fiscale.
Opzione 1
I redditi del trust e i beni in trust sono attribuiti al trust, che viene trattato come un soggetto fiscale autonomo alla stregua di una fondazione. Il presupposto per l’imposizione è che almeno uno dei beneficiari sia residente in Svizzera. L’obbligo fiscale non si estende alle quote dei beneficiari residenti all’estero. Se, conformemente alla CDI applicabile, il trust ha sede all’estero, la Svizzera non può procedere all’imposizione del trust. In questi casi i redditi del trust e i beni in trust sono attribuiti al disponente (norma sussidiaria). Ai fini dell’applicazione dell’obbligo fiscale in Svizzera nei confronti dei trust gestiti all’estero con beneficiari in Svizzera è inoltre previsto che i disponenti e beneficiari siano chiamati a rispondere solidalmente in Svizzera per le imposte del trust (responsabilità solidale).
Opzione 2
I redditi del trust e i beni in trust sono attribuiti al trustee. L’attribuzione viene effettuata separatamente dagli altri proventi e beni del trustee (patrimonio distinto) applicando le tariffe ordinarie delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Il presupposto per l’imposizione è che almeno uno dei beneficiari sia residente in Svizzera. L’obbligo fiscale non si estende alle quote dei beneficiari residenti all’estero. Se il trustee è residente all’estero, di norma la Svizzera non può procedere all’imposizione del trustee. In questi casi i redditi e i beni in trust sono attribuiti al disponente (norma sussidiaria).
Opzione 3
I redditi del trust e i beni in trust non sono attribuiti a nessuno perché:
– il disponente si è privato definitivamente del suo patrimonio, e
– i beneficiari hanno acquisito solo aspettative e quindi nessun diritto.
Pertanto, fra il momento della costituzione del trust e il versamento delle prestazioni i redditi correnti e i beni in trust non sono tassati. Fanno eccezione i proventi del trust provenienti da imprese, stabilimenti d’impresa e fondi siti in Svizzera. Tali redditi sono attribuiti al trustee, che viene quindi assoggettato ad imposta.
Opzione 4
I redditi del trust e i beni in trust sono attribuiti al disponente. Se quest’ultimo decede o trasferisce il domicilio all’estero, fra il momento del decesso o del trasferimento di domicilio all’estero e il versamento delle prestazioni non avviene alcuna attribuzione dei redditi del trust e dei beni in trust, come nel caso dell’opzione 3. Fanno eccezione i redditi del trust provenienti da imprese, stabilimenti d’impresa e fondi siti in Svizzera. Tali redditi sono attribuiti al trustee, che viene quindi assoggettato ad imposta.