Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine
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dai fornitori autorizzati, viene designato attraverso una procedura di aggiudicazione conforme alla legge federale del 21 giugno 201910 sugli appalti pubblici (LAPub). Oltre all’obbligo di accettazione, egli deve adempiere gli stessi requisiti di base validi per i fornitori del SET e del NETS autorizzati. La procedura di autorizzazione in quattro fasi è parte, per analogia, della procedura di aggiudicazione conforme alla LAPub.
Tutti i fornitori devono assumere vari compiti che finora competevano all’AFD. Per questo, ricevono un’indennità dalla Confederazione, che dipende dall’entità dei compiti assunti.
2.4 Determinazione della prestazione chilometrica assoggettata alla tassa
Attualmente la tassa viene determinata con un apparecchio di misurazione elettronico autorizzato dall’AFD. Questo apparecchio è costituito da un tachigrafo o da un registratore di impulsi installato sul veicolo nonché da un apparecchio di rilevazione (OBU II) che conteggia e registra la prestazione chilometrica determinante (art. 15 cpv. 1 OTTP). La distanza percorsa viene rilevata in chilometri. L’apparecchio di rilevazione è installato da officine di montaggio autorizzate e collegato con il tachigrafo in modo da impedirne la manipolazione. Il sistema di misurazione deve essere periodicamente calibrato. Questo genera dei costi a carico dei detentori.
Gli apparecchi di rilevazione SET disponibili nel sistema europeo di telepedaggio devono potere essere utilizzati anche per la TTPCP. Hanno il pregio di essere economici e semplici da installare nei veicoli a motore, e non sono collegati al tachigrafo o al registratore di impulsi. La distanza percorsa non viene rilevata direttamente in chilometri, ma registrata sulla base dei punti di riferimento del GNSS («global navigation satellite system», sistema globale di navigazione satellitare) rilevati. Questi vengono trasmessi automaticamente, con frequenza giornaliera, all’UDSC che li usa per conteggiare la distanza assoggettata alla tassa in chilometri.
I punti di riferimento registrati riproducono i tragitti percorsi dai singoli veicoli a motore. La loro analisi ai fini della riscossione della tassa sul traffico pesante non rappresenta una profilazione ai sensi della nLPD. Per motivi legati alla protezione dei dati, questi vengono prontamente cancellati
dall’UDSC. La cancellazione è prevista non appena la decisione di tassazione è passata in giudicato.
2.5 Peso determinante
Il peso determinante assoggettato alla tassa continua a basarsi sul peso totale autorizzato. Nel caso delle combinazioni di veicoli, anche in futuro il conducente sarà tenuto a inserire nel sistema di rilevazione i dati relativi al rimorchio trainato, ma dovrà essere indicato solo il numero di assi del rimorchio. Ciò costituisce una semplificazione notevole rispetto al sistema odierno, nel quale invece è prevista l’indicazione della targa di controllo e del peso totale autorizzato del rimorchio.
Questa è una modifica necessaria per permettere alla Svizzera di partecipare al SET e di beneficiare dei relativi vantaggi. Nei territori europei di pedaggio l’utilizzo del numero di assi è lo standard per il calcolo della tassa. Mettere a disposizione sistemi di rilevazione compatibili anche con l’attuale modello di dichiarazione dei rimorchi in base al peso è costoso per i fornitori e potrebbe mettere a rischio l’adozione diffusa del SET in Svizzera per i veicoli svizzeri ed esteri. Per motivi legati alla parità di trattamento, questa modifica deve essere prevista anche per il NETS e il NMTS.
Per stabilire il peso totale del rimorchio, il numero di assi del rimorchio è moltiplicato per il peso per asse stabilito dal Consiglio federale e il risultato viene poi sommato al peso totale autorizzato noto del veicolo a motore. La soglia massima continua a essere il peso autorizzato del convoglio o il limite nazionale di 40 tonnellate.