Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine

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impedirebbe ai detentori di beneficiare dei vantaggi del servizio europeo di telepedaggio. Il detentore di un veicolo a motore è quindi assoggettato al pagamento della tassa anche per eventuali rimorchi trainati appartenenti a terzi. Questo principio ora viene ancorato a livello di legge.

Art. 5a Responsabilità solidale

Finora, le persone solidalmente responsabili per la tassa sul traffico pesante venivano designate dal Consiglio federale nell’OTTP. Ora queste persone sono designate in modo esaustivo nella LTTP. La relativa competenza del Consiglio federale contenuta nella LTTP viene abrogata.

Anche nella LE-UDSC sono previste disposizioni concernenti la responsabilità solidale (art. 21 segg. AP-LE-UDSC11) che tuttavia non sono pienamente applicabili alla tassa sul traffico pesante. Pertanto, alcune disposizioni importanti per l’esecuzione della tassa devono essere riprese dal diritto vigente e recepite nella LTTP.

Viene ripresa la disposizione che prevede che il proprietario, il locatore e il fornitore del leasing di un veicolo a motore rispondono solidalmente con il detentore del veicolo se questo è insolvibile o è stato diffidato invano. Essi rispondono per la tassa per il veicolo a motore e i rimorchi eventualmente trainati nonché per gli eventuali interessi ed emolumenti dovuti (cpv. 1). È comunque sempre data loro la possibilità di liberarsi dalla responsabilità solidale nella misura in cui, dietro loro richiesta preventiva alla conclusione del contratto, l’UDSC dovesse informarli che in passato il futuro partner contrattuale non ha sempre pagato la tassa sul traffico pesante oppure è stato insolvibile o diffidato invano (cpv. 2).

Questa disposizione è necessaria e si è dimostrata valida sin dalla sua introduzione nel 2008. Le perdite su debitori sono sensibilmente diminuite da quando il proprietario, il locatore e il fornitore del leasing di un veicolo a motore rispondono solidalmente e pertanto verificano meglio la solvibilità dei loro clienti, anche con riferimento alla tassa sul traffico pesante.

Art. 6 cpv. 1 Principio

Nei sistemi europei di telepedaggio stradale la tassa è determinata sulla base del numero di assi del veicolo. Affinché l’interoperabilità e i vantaggi dei sistemi di rilevazione impiegati possano essere sfruttati anche per la TTPCP e per i detentori svizzeri, il capoverso 1 deve essere integrato.

Segnatamente, dovrà essere possibile riscuotere la TTPCP non più solo sulla base del peso totale autorizzato ma anche sulla base del numero di assi.

Per la tassazione dei veicoli a motore continuerà a fare stato il peso totale autorizzato. La nuova normativa prevede però la tassazione in base al numero di assi per i rimorchi. Il numero di assi viene convertito in un peso totale sulla base di un peso per asse stabilito dal Consiglio federale. Tale peso è fissato in modo tale da non produrre un onere maggiore a carico delle persone assoggettate al pagamento della tassa.

L’articolo 6 capoverso 1 è formulato in modo aperto, tale da consentire alla Svizzera di passare alla tassazione in base al numero di assi anche per i veicoli a motore, in base a come evolverà il sistema europeo di telepedaggio.

La tassa viene riscossa anche nel Principato del Liechtenstein e sul territorio dell’enclave tedesca di Büsingen. Il capoverso 1 viene pertanto integrato con la dicitura «nel territorio doganale» per una formulazione più precisa del campo d’applicazione territoriale per la riscossione della tassa.

Art. 11 Determinazione dei chilometri percorsi

Con l’entrata in vigore della LE-UDSC l’attuale capoverso 1 può essere abrogato. L’obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti rilevanti che incombe ai partecipanti alla procedura è retto dall’articolo 55 AP-LE-UDSC.

In vista di innovazioni future occorre tenere conto del progresso tecnologico nell’ambito dei sistemi di rilevazione. La formulazione attuale fa riferimento alla procedura di rilevazione della corsa assoggettata alla tassa per mezzo di un apparecchio installato nel veicolo a motore. Tuttavia, è ipotizzabile che in futuro saranno disponibili tecnologie che superano la necessità di trasportare nel

11 Progetto dell’11 settembre 2020 posto in consultazione.