Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine

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Gli impianti presso i valichi di confine servono a certificare che i veicoli esteri sono entrati nel territorio assoggettato alla tassa. I conducenti di veicoli esteri devono inoltre mettere in conto che possono subire controlli approfonditi da parte dei collaboratori dell’UDSC al momento dell’entrata o dell’uscita.

La maggior parte dei veicoli svizzeri circola solo all’interno del Paese. Questi non vengono quindi rilevati dagli impianti ai valichi di confine. Per verificare che nei veicoli sia trasportato un sistema di rilevazione funzionante e che vengano dichiarati i dati necessari relativi al rimorchio trainato, all’interno del Paese sono previsti impianti stazionari e mobili.

Il numero e l’ubicazione degli impianti stazionari e mobili non sono ancora stati stabiliti. Si stanno elaborando le basi. Al momento l’AFD ha in funzione 84 impianti stazionari presso i valichi di confine, 16 all’interno del Paese e 3 impianti mobili. In futuro, oltre al luogo e all’ora sarà rilevata un’immagine panoramica dalla quale saranno ricavati la targa di controllo e il numero di assi della combinazione di veicoli.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Legge sul traffico pesante

Il presente progetto è strettamente collegato alla revisione del diritto doganale, nell’ambito del quale la nuova legge sui compiti d’esecuzione dell’UDSC costituisce la legge quadro che riunisce tutto quanto deve essere uniformato sotto il profilo materiale e formale nel settore di compiti dell’UDSC. La LE-UDSC copre anche varie disposizioni della LTTP. Per questo motivo la legge viene sottoposta a una revisione parziale che recepisce già queste modifiche. In tale contesto,

nella LTTP vengono abrogati gli articoli 11 capoversi 1, 3 e 4, 13 e 15–18. Vengono invece modificati gli articoli 2a e 2b, 11 capoversi 1 e 3, 14–18, 19b, 20, 20a e b, 22–23 e 25a. Di seguito, le spiegazioni corrispondenti sono presentate su sfondo grigio. Per le ulteriori fasi del processo di revisione sarà necessario coordinare questi due progetti.

Art. 2 Campo d’applicazione

La tassa è riscossa sull’intera prestazione chilometrica percorsa dopo l’ammissione alla circolazione del veicolo o dopo l’entrata del veicolo nel territorio doganale. Poiché non è possibile distinguere tra utilizzo di strade pubbliche o non pubbliche, come avviene nel sistema attuale, questo articolo viene abrogato. In compenso viene precisato l’articolo 6 capoverso 1.

Art. 2a Applicabilità della legge sui compiti d’esecuzione dell’UDSC

Varie disposizioni, come l’obbligo di collaborazione, la tassazione d’ufficio o i rimedi giuridici, non sono più sancite nella LTTP ma sono trasferite nella LE-UDSC. L’articolo 2a stabilisce infatti che la LE-UDSC è applicabile, sempre che la LTTP non preveda disposizioni derogatorie. Il rinvio alla LE-UDSC assicura che le disposizioni di tale legge siano valide anche in procedure di natura fiscale e che vengano applicate in modo uniforme. Il capoverso 2 precisa quindi che con dichiarazione delle merci si intende anche la dichiarazione dei dati necessari per la riscossione della tassa sul traffico pesante (di seguito «dichiarazione»). Altri termini della LE-UDSC devono essere interpretati per analogia. Quindi per esempio il termine «merce» nel contesto del presente progetto equivale alla tassa sul traffico pesante.

Art. 2b Autorità competente

L’articolo 2b precisa che l’UDSC è responsabile dell’esecuzione della LTTP. Finora mancava un articolo corrispondente al riguardo.

Art. 5 cpv. 2

In linea di principio, assoggettato al pagamento della tassa è il detentore del veicolo a motore. Lo stesso vale anche per i rimorchi. Per ragioni di praticità, la tassa per il rimorchio trainato viene già adesso fatturata al detentore del veicolo a motore. Questa soluzione si è dimostrata valida. Una soluzione diversa avrebbe conseguenze di ampia portata e non potrebbe essere attuata con i nuovi dispositivi e mezzi ausiliari. I dati relativi ai rimorchi trainati dovrebbero necessariamente includere la targa di controllo. Un requisito, questo, inesistente negli altri territori di pedaggio e che