Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine
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veicolo un apparecchio di rilevazione supplementare. Per tenere conto di questa possibilità sul piano giuridico è opportuno anticipare il progresso tecnologico e continuare ad attribuire al Consiglio federale la competenza di stabilire le modalità di rilevazione della corsa assoggettata alla tassa (cpv. 1). Esso deve pertanto avere la facoltà di prescrivere l’installazione o l’utilizzo di dispositivi speciali o altri mezzi ausiliari a prova di manipolazione per la determinazione dei chilometri percorsi. Il Consiglio federale deve anche stabilire le condizioni affinché i sistemi autorizzati nell’UE possano essere riconosciuti anche nel territorio doganale svizzero (cpv. 2).
La tassazione d’ufficio è ora retta dalla LE-UDSC (art. 18 cpv. 2 AP-LE-UDSC). Il capoverso 3 viene quindi abrogato.
Art. 11a Fornitore di servizi per la determinazione dei chilometri percorsi
Il capoverso 1 dispone che il Consiglio federale è competente per incaricare un fornitore di determinare la prestazione chilometrica. Questo viene definito «fornitore nazionale». Un fornitore nazionale è necessario in quanto, operando in regime di libero mercato, i fornitori del SET e del NETS autorizzati sono liberi di scegliere i loro partner contrattuali. Tuttavia, affinché tutti i detentori possano utilizzare un dispositivo o mezzo ausiliario prescritto dalla legge, occorre designare un fornitore che, in qualità di «fornitore collettore», serva gli assoggettati al pagamento della tassa che non possono o non vogliono concludere un contratto di servizio con uno dei fornitori del SET o del NETS autorizzati.
Il capoverso 2 attribuisce altresì al Consiglio federale la competenza di autorizzare altri fornitori alla determinazione della prestazione chilometrica assoggettata alla tassa e di stabilire le relative condizioni. Queste sono previste per i servizi di telepedaggio SET e NETS. Come già previsto nella normativa vigente, i fornitori del SET sono responsabili anche dell’incasso per i veicoli esteri (vedi art. 33 AP-OTTP).
Diversamente dai fornitori del SET e del NETS autorizzati, che devono sostenere una procedura di autorizzazione in quattro fasi, il fornitore nazionale deve essere designato mediante una procedura di aggiudicazione conforme alla LAPub. I requisiti per questo fornitore e i suoi dispositivi e mezzi ausiliari sono analoghi a quelli validi per i fornitori del SET e del NETS autorizzati e per i loro dispositivi e mezzi ausiliari.
Alla luce dell’attuale situazione di mercato è ragionevole supporre che i fornitori erogheranno le loro prestazioni solo dietro compenso. Al Consiglio federale deve pertanto essere attribuita la competenza di concedere un’indennità ai fornitori autorizzati per le loro prestazioni di servizi.
Il capoverso 3 consente alla persona assoggettata al pagamento della tassa di scegliere se incaricare il fornitore nazionale di cui al capoverso 1 oppure un fornitore autorizzato di cui al capoverso 2 della determinazione dei chilometri percorsi. Se sceglie il fornitore nazionale, quest’ultimo è obbligato a stipulare un contratto con la persona. Questo servizio è gratuito per la persona assoggettata al pagamento della tassa (vedi art. 21 AP-OTTP).
Da parte sua, l’UDSC deve avere la competenza di stabilire le necessarie prescrizioni tecniche e operative che i fornitori sono tenuti a soddisfare (cpv. 4). Il riferimento qui è per esempio agli aspetti prettamente tecnici, come le specifiche per le interfacce, oppure alle prescrizioni operative che dettano in che modo i fornitori autorizzati devono documentare la propria capacità finanziaria o in che modo deve essere garantita la qualità. Si tiene così opportunamente conto dell’evoluzione tecnica futura dei sistemi di rilevazione e della conseguente necessità di adeguare prontamente il sistema di concerto con i fornitori autorizzati, al fine di mantenere l’interoperabilità.
Art. 12 cpv. 2 Inizio e fine dell’obbligo fiscale
Nel capoverso 2 si precisa che per l’inizio e la fine dell’obbligo fiscale non è determinante il territorio svizzero bensì l’entrata nel territorio doganale e/o l’uscita dallo stesso (vedi art. 6 cpv. 1).
Art. 12a Sorgere del debito fiscale
L’articolo 12a stabilisce il momento in cui sorge il debito fiscale, segnatamente con l’entrata nel territorio doganale.