Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine

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Art. 12b Estinzione del debito fiscale in caso di veicoli esteri

Ai fornitori del SET autorizzati compete anche l’incasso della tassa per i veicoli esteri. Diversamente dalla regolamentazione nell’UE, la persona assoggettata al pagamento della tassa non è liberata dal suo debito fiscale già con il versamento al fornitore del SET dell’importo della tassa dovuto, ma solo quando il fornitore autorizzato ha effettivamente trasmesso tale importo all’UDSC. In caso di apertura di una procedura di fallimento a carico del fornitore autorizzato, per esempio, la persona assoggettata al pagamento della tassa si assume il rischio di doppio pagamento.

Art. 13 Periodo fiscale

Il periodo di tassazione è regolamentato in modo uniforme dall’articolo 14 capoverso 5

AP-LE-UDSC. Tale normativa consente al Consiglio federale di determinare la periodicità della dichiarazione. Il periodo di tassazione viene ora disciplinato nell’articolo 26 AP-OTTP, ragione per cui l’articolo 13 è abrogato.

Art. 14 Procedura semplificata

Le norme concernenti i pagamenti anticipati, le prestazioni di garanzia e i provvedimenti cautelativi sono ora disciplinate nel capitolo dedicato alla garanzia dei crediti fiscali dell’AP-LE-UDSC (art. 31 segg.), così che al Consiglio federale deve essere ormai concessa unicamente la possibilità di prevedere procedure semplificate. Nella disposizione si precisa tuttavia che si può trattare solo di semplificazioni procedurali finalizzate alla determinazione dei chilometri percorsi o alla dichiarazione dei dati necessari per la riscossione della tassa.

Per quanto riguarda il rimando alla garanzia dei crediti doganali e alla parificazione delle decisioni passate in giudicato con le sentenze esecutive di cui agli articoli 80 seguenti della legge

dell’11 aprile 188912 sull’esecuzione e sul fallimento (capoversi 2 e 3) si applicano l’articolo 31 e l’articolo 35 capoverso 2 AP-LE-UDSC. I due capoversi vengono pertanto abrogati.

Art. 14a Misure amministrative

L’attuale articolo 14a disciplina quando è possibile rifiutare o revocare la licenza di circolazione e le targhe di controllo. L’articolo viene integrato. Le attuali lettere a e b vengono recepite nel nuovo capoverso 1. La lettera c necessita di adeguamenti di natura redazionale. L’«apparecchio di rilevazione» viene sostituito con i termini «dispositivi» e «mezzi ausiliari».

La lettera d viene aggiunta per permettere di revocare o di rifiutare la licenza di circolazione e le targhe di controllo qualora l’obbligo di cui all’articolo 23 capoverso 1 AP-OTTP relativo alla sostituzione o alla riparazione del sistema di rilevazione non venisse adempiuto nonostante la diffida.

Per l’identificazione esatta del detentore del veicolo, in occasione dell’ammissione alla circolazione deve essere necessariamente indicato il numero d’identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 201013 sul numero d’identificazione delle imprese (lett. e). A questo scopo occorre creare una base nell’ordinanza del 27 ottobre 197614 sull’ammissione alla circolazione (vedi art. 64 AP-OTTP). In assenza di un IDI, l’autorità cantonale competente per l’ammissione alla circolazione deve rifiutare l’immatricolazione del veicolo.

Nei nuovi capoversi 1bis–3 vengono assorbiti gli articoli 50 e 50a OTTP vigenti. L’elevazione al rango di legge è giustificata dalla gravità dell’ingerenza, ma la sostanza non viene modificata. Nei casi per i quali è comminata la revoca della targa di controllo (cpv. 1 lett. a–d), queste disposizioni permettono all’UDSC di impedire il proseguimento del viaggio ai veicoli svizzeri o addirittura di sequestrare il veicolo in casi eccezionali. Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b l’UDSC può adottare le medesime misure anche per i veicoli esteri.

Art. 15–18 Prescrizione, assistenza amministrativa e obbligo di denuncia, condono della tassa, statistica

Gli articoli 15–18 trattano i temi della prescrizione, dell’assistenza amministrativa e dell’obbligo di denuncia, del condono della tassa e della statistica. In futuro queste norme saranno disciplinate

12 RS 281.1

13 RS 431.03

14 RS 741.51