Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine
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nella LE-UDSC, più precisamente negli articoli 30 (prescrizione), 108 (assistenza amministrativa nazionale), 41 (condono dei tributi) e 67 capoverso 2 lettera k (statistica). L’obbligo di denuncia da parte delle autorità federali e cantonali può essere abrogato, perché non ha avuto alcuna rilevanza finora e non l’avrà in futuro.
Art. 19abisControllo per verificare il versamento della tassa
L’UDSC viene incaricato di effettuare controlli per verificare la riscossione della tassa. A tale scopo può impiegare impianti e dispositivi mobili per controlli automatizzati. La relativa base giuridica, finora ancorata solo a livello di ordinanza, viene ora creata a livello di legge.
Art. 19aterControllo dei chilometri percorsi
Finora la riscossione della tassa avveniva sulla base di un apparecchio di misurazione composto dall’apparecchio di rilevazione della TTPCP montato sul veicolo e dal tachigrafo o registratore di impulsi a esso collegato. I nuovi dispositivi e mezzi ausiliari non sono più collegati in modo permanente al veicolo e possono essere disattivati. Questo aumenta il rischio di abusi, che devono potere essere contrastati. I tachigrafi rappresentano uno strumento utile per verificare la prestazione chilometrica assoggettata alla tassa effettivamente compiuta. Questi strumenti registrano la distanza percorsa in modo affidabile e ininterrotto. Occorre quindi conferire al Consiglio federale la facoltà di utilizzare i dati del tachigrafo a scopi di controllo. Tale controllo può però avvenire solo a posteriori, quando cioè la tassa è, o dovrebbe essere, già stata determinata da tempo, e di conseguenza risulta particolarmente dispendioso.
Art. 19b e 20–20b Infrazioni fiscali, sottrazione della tassa, messa in pericolo della tassa, tentativo
Nel quadro dell’uniformazione degli atti normativi di natura fiscale vengono armonizzate e, se necessario, precisate anche le disposizioni penali. Pertanto, la sottrazione e la messa in pericolo della tassa sono ora disciplinate in due articoli separati (20 e 20a).
Chiunque, intenzionalmente, omettendo la dichiarazione, presentando una dichiarazione falsa,
procedendo a occultamenti, presentando una dichiarazione inesatta, non mettendo in funzione il sistema di rilevazione o in qualsiasi altro modo, sottrae tutta o parte della tassa (art. 20) oppure mette in pericolo tutta o parte della tassa o compromette tutta o parte della procedura di tassazione legale (art. 20a) è punito con una multa fino al quintuplo della tassa sottratta o messa in pericolo.
Se l’autore ha agito per negligenza, la multa ammonta fino al triplo della tassa sottratta o messa in pericolo. Anche il tentativo di infrazione fiscale è punibile.
Non è più prevista una multa minima.
Gli attuali capoversi 4 e 5 dell’articolo 20 possono essere abrogati. Il capoverso 4 viene assorbito nell’articolo 132 AP-LE-UDSC. Il capoverso 5 era stato concepito per gli apparecchi di rilevazione attuali, i quali dispongono di un sistema di sensori in grado di riconoscere automaticamente un rimorchio non dichiarato e che permette all’AFD di riscuotere la tassa. I nuovi sistemi di rilevazione non dispongono di questo sistema di sensori del rimorchio. In futuro, l’omessa dichiarazione di un rimorchio potrà essere constatata solo con impianti di controllo stazionari o mobili. Di conseguenza l’omessa dichiarazione deve essere punibile.
Art. 20c Inosservanza di prescrizioni d’ordine
Per il futuro si rende necessario creare la fattispecie dell’inosservanza di prescrizioni d’ordine.
Questo perché i nuovi dispositivi e mezzi ausiliari non dispongono – al contrario dell’odierno apparecchio di rilevazione dell’AFD – di un collegamento permanente al veicolo e di sistemi di controllo integrati, in grado di riconoscere, per esempio, l’interruzione dell’alimentazione elettrica o il traino di un rimorchio.
Con le multe disciplinari si intende da un lato ridurre l’onere per eventuali procedimenti penali e dall’altro consentire una punizione adeguata senza necessità di calcolare la tassa messa in pericolo o sottratta, con il grande dispendio che ne deriva.