Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine

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Art. 64 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Con l’entrata in vigore della revisione totale dell’OTTP, l’ordinanza del 6 marzo 200021 sul traffico pesante attualmente in vigore è abrogata.

Secondo l’articolo 61 lettera b numero 2 AP-OTTP, i Cantoni devono rilevare i dati di base e ora anche l’IDI. A norma dell’articolo 14a capoverso 1 lettera e AP-LTTP, le autorità cantonali competenti per l’ammissione alla circolazione rifiutano la targa di controllo se in occasione dell’ammissione alla circolazione l’IDI del detentore non è noto o non viene indicato. Questo implica l’obbligo per i detentori dei veicoli assoggettati alla TTPCP di comunicare l’IDI in occasione dell’ammissione alla circolazione.

L’ammissione alla circolazione è disciplinata nell’ordinanza del 27 ottobre 197622 sull’ammissione alla circolazione (OAC). Nell’articolo 71 capoverso 1 lettera e OAC sono stabilite le condizioni per il rilascio della licenza di circolazione e delle targhe di controllo per i veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante. Questo articolo deve essere adeguato. Da un lato deve essere indicato l’obbligo per il detentore di esibire un IDI, dall’altro viene a cadere l’obbligo per l’autorità cantonale competente per l’ammissione alla circolazione di controllare la presenza dell’apparecchio di rilevazione.

Sezione 3: Disposizione transitoria

Il 2024 sarà un anno di transizione per garantire ai detentori di veicoli a motore svizzeri abbastanza tempo per equipaggiare i loro veicoli a motore con il nuovo sistema di rilevazione di un fornitore. Gli apparecchi di rilevazione consegnati a titolo gratuito dall’AFD possono quindi essere utilizzati ancora fino alla fine del 2024. Finché un veicolo a motore non è equipaggiato con un nuovo sistema di rilevazione, la TTPCP viene riscossa secondo le disposizioni di diritto anteriore (art. 25a AP-LTTP)

Art. 65

Nella fase transitoria dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 i sistemi TTPCP II e TTPCP III saranno in funzione parallelamente. L’articolo 65 è teso a garantire che gli apparecchi di rilevazione attuali possano essere utilizzati ancora fino al 31 dicembre 2024 secondo il diritto anteriore nella sua versione del 31 dicembre 2023. Su richiesta, gli apparecchi devono essere restituiti all’UDSC o a un ufficio da esso designato. Questo è di particolare importanza nei casi in cui la persona assoggettata al pagamento della tassa omette la dichiarazione. Con la restituzione degli apparecchi di rilevazione l’UDSC può leggere o fare leggere i dati e determinare la tassa sulla base degli stessi.

Disposizioni abrogate:

Revisione e condono (art. 51 e 52) e Protezione dei dati (art. 53–57)

L’OTTP rivista non contiene più norme sulla revisione, sul condono o sulla protezione dei dati.

Queste sono ora contemplate, conformemente al livello di competenza, nella nuova LE-UDSC (art. 57, 41 e 64–66 AP-LE-UDSC).

Enclave doganale di Samnaun (art. 60)

L’articolo 2 AP-LE-UDSC fa ora coincidere il campo d’applicazione con il territorio doganale.

Samnaun non vi fa parte. L’articolo può quindi essere abrogato.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1 Ripercussioni finanziarie

Con l’introduzione della TTPCP III non ci si aspetta né un aumento né una riduzione delle entrate dalla TTPCP, in quanto i parametri di calcolo della tassa (chilometri x peso determinante x tariffa) restano sostanzialmente invariati.

21 RS 641.811

22 RS 741.51