Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine
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tassa e i veicoli assoggettati alla tassa restano invariati (vedi art. 4). Le modifiche riguardano il diritto alla restituzione per le corse all’estero effettuate con veicoli svizzeri (art. 50). In futuro, la tassa riferita ai veicoli esteri dovrà essere pagata unicamente per via elettronica tramite l’app «Via» e attraverso un webshop. Di conseguenza si può abolire la possibilità di riscossione per 10 giorni singoli (art. 51). La disposizione concernente la restituzione della TFTP in caso di noleggio di veicoli per l’esercito o la protezione civile è abrogata: dall’entrata in vigore dell’attuale articolo 33a OTTP nel 201620 non è mai stata avanzata alcuna richiesta di restituzione. Il diritto alla restituzione della TTPCP viene invece mantenuto.
Art. 47–49 In generale, riscossione della tassa, restituzione in caso di messa fuori circolazione
Per i veicoli svizzeri la TFTP continua a essere riscossa dall’autorità cantonale competente per l’ammissione alla circolazione del Cantone di stanza. La tassa è pagabile in anticipo e diventa esigibile all’atto dell’immatricolazione ufficiale o all’inizio dell’anno. Per il termine e il modo di pagamento fanno stato le disposizioni cantonali disciplinanti la riscossione delle imposte sulla circolazione stradale (art. 47). L’articolo 48 stabilisce la competenza e la procedura in caso di
trasferimento del luogo di stanza e di veicoli muniti di targhe intercambiabili. L’articolo 49 fissa l’importo della restituzione in caso di messa fuori circolazione. Gli articoli non subiscono modifiche di natura materiale.
Art. 50 Restituzione per corse all’estero
Per ogni giorno per il quale è comprovato che un veicolo svizzero circola all’estero, il detentore ha diritto alla restituzione di 1/360 della tassa annuale. Finora, per i giorni in cui un veicolo circolava sia all’estero sia in Svizzera sussisteva un diritto alla restituzione della tassa per mezza giornata.
In futuro queste mezze giornate non daranno più diritto alla restituzione. Non si comprende infatti perché i detentori di veicoli svizzeri debbano beneficiare del diritto alla restituzione della tassa per mezza giornata, che invece è precluso ai detentori di veicoli esteri, tenuti a versare la TFTP intera per le stesse giornate.
Le domande di restituzione devono essere presentate, come finora, all’UDSC entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione. La differenza è che in futuro non dovranno più essere inviate per posta o tramite e-mail ma in forma elettronica nel sistema d’informazione dell’UDSC. L’importo minimo della restituzione (fr. 50) rimane invariato.
Art. 51 Riscossione della tassa
Per i veicoli esteri le persone assoggettate al pagamento della tassa possono attualmente scegliere di pagare la TFTP mediante modulo presso un ufficio doganale occupato o, dal mese di maggio 2019, tramite l’app «Via» ovunque e 24 ore su 24. Visto che la maggior parte degli uffici doganali non è più occupata o lo è solo in determinati orari, rendendo praticamente impossibile il pagamento fisico della tassa, la soluzione di pagamento con il modulo deve essere abolita. In futuro la tassa dovrà essere pagata tramite «Via». Nel quadro del suo sviluppo continuo l’app verrà integrata con una soluzione web.
La tassa può essere pagata per un periodo da un giorno fino a 30 giorni consecutivi, da un mese fino a 11 mesi consecutivi o per un anno intero. L’opzione di dieci giorni a libera scelta per
32.50 franchi (attuale art. 34 cpv. 1 lett. b OTTP) decade con la modifica. Come soluzione basata sul modulo, questa opzione aveva consentito in passato di ridurre sensibilmente l’onere di riscossione per la persona assoggettata al pagamento della tassa e per l’AFD. Con la formula di pagamento elettronico non è più così. Al contrario: essa genererebbe ulteriori costi di sviluppo e gestione.
Con l’abolizione dei moduli la prova del pagamento della tassa è costituita dalla quietanza digitale che viene rilasciata in forma elettronica dopo il pagamento.
Art. 52 Calcolo della tassa
Le aliquote per i diversi periodi di tassazione restano invariate. Le aliquote sono inversamente proporzionali al periodo di tassazione, vale a dire che più è breve il periodo di tassazione maggiore è
20 RU 2016 513