Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine

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Art. 59 Controlli

L’articolo 59 assegna alle autorità d’esecuzione il diritto di effettuare controlli presso le persone che collaborano all’esecuzione.

Quanto attualmente disposto nei capoversi 2 e 3 (diritto di entrare nei fondi e di fermare i veicoli a motore, obbligo di collaborazione e di informazione delle persone controllate) è ora retto dagli articoli 84, 93 e 94 AP-LE-UDSC e pertanto tali disposizioni possono essere abrogate.

Dato che i nuovi sistemi di rilevazione non sono più collegati in modo permanente con il veicolo e possono essere disattivati, l’UDSC deve avere la possibilità di confrontare la prestazione chilometrica dichiarata e tassata con i dati registrati dal tachigrafo. Le officine autorizzate per l’installazione, l’esame successivo e la riparazione di tachigrafi nonché i detentori sono pertanto tenuti a presentare questi dati all’UDSC su richiesta (cpv. 2). Tale verifica non deve avvenire in modo sistematico ma a campione, in base alle analisi dei rischi o in presenza di indizi o sospetti.

Art. 60 In generale

Il capoverso 1 è stato adeguato alla prassi e integrato. Al momento dell’introduzione della TTPCP la competenza per la comunicazione dei dati necessari per la riscossione della tassa era unicamente delle autorità cantonali competenti per l’ammissione alla circolazione. Al fine di ridurre il numero di interfacce, nella maggior parte dei casi di applicazione questo compito è stato successivamente assunto dall’Ufficio federale delle strade, visto che è questo ufficio a gestire il SIAC. Le summenzionate autorità cantonali rimangono comunque responsabili, perché sono loro a effettuare la registrazione dei dati e le modifiche nel SIAC. In futuro i dati non verranno più trasmessi, ma solo messi a disposizione dell’UDSC in una procedura di richiamo.

Le autorità alle quali è affidata l’esecuzione della LTTP e dell’OTTP continuano a ricevere un’indennità per le loro spese (cpv. 2). Le corrispondenti ordinanze del DFF devono essere riviste.

Art. 61 Competenze

L’articolo 61 corrisponde sostanzialmente alla regolamentazione attuale dell’articolo 4 OTTP. Ripartisce le competenze per l’esecuzione della legislazione concernente la TTPCP tra la Confederazione e i Cantoni. Con riferimento ai veicoli svizzeri, ai Cantoni è confermata la competenza di riscuotere la tassa forfettaria e di rilevare i dati necessari relativi al detentore e al veicolo al momento della messa in circolazione di un veicolo. Tra questi dati necessari figura ora anche l’IDI. Sulla base dell’esperienza fin qui maturata si è constatato che i detentori immatricolano i loro veicoli con indirizzi diversi o non sempre comunicano alle autorità cantonali d’immatricolazione i cambiamenti di indirizzo. La rilevazione dell’IDI ha quindi lo scopo di determinare in modo univoco la persona assoggettata al pagamento della tassa nonché di semplificare la fatturazione, in quanto permette di emettere una fattura collettiva nel caso in cui tale persona abbia immatricolato più veicoli.

In cambio, i Cantoni vengono sgravati da alcuni compiti nell’ambito della tassa commisurata alle prestazioni. All’atto della messa in circolazione di un veicolo assoggettato alla tassa non devono più controllare che lo stesso sia equipaggiato con un sistema di rilevazione. Questo compito diventa superfluo poiché i sistemi di rilevazione non sono più installati in modo permanente sul veicolo.

Art. 62 Contributi ai controlli del traffico pesante

La Confederazione compensa i Cantoni per l’esecuzione dei controlli del traffico pesante. Questi sono molto aumentati nell’intento di trasferire su rotaia il traffico merci transalpino assoggettato alla tassa. L’ammontare è stabilito negli accordi di prestazioni tra il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e i Cantoni. La disposizione corrisponde all’attuale articolo 46 OTTP.

Art. 63 Conteggio e tenuta dei controlli

L’articolo 63 definisce la procedura di conteggio con i Cantoni che riscuotono la TFTP per i veicoli svizzeri. Visto che si è dimostrata valida, l’attuale procedura viene ripresa senza variazioni.