Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine

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(vedi art. 23 e 25). L’articolo 44 stabilisce che i fornitori devono registrare queste comunicazioni. Tale obbligo riguarda solo i fornitori del NETS.

Art. 45 Registrazione dei dati relativi ai detentori di veicoli a motore esteri con dispositivo di

un fornitore del SET

Per i veicoli a motore esteri, l’UDSC non può accedere ai dati del detentore e del veicolo archiviati presso le autorità d’immatricolazione estere. Questi dati devono pertanto essere rilevati dalla licenza di circolazione. Nel servizio europeo di telepedaggio SET la registrazione dei veicoli a motore e del detentore spetta in linea di principio al fornitore autorizzato. Questi deve trasmettere tali dati all’UDSC nell’ambito della dichiarazione di una corsa assoggettata alla tassa. Tra i dati da registrare figura anche il numero PAN. Questo numero è univoco e identifica allo stesso tempo il fornitore, il detentore e il veicolo a motore. Per la determinazione corretta della TTPCP è quindi indispensabile che il fornitore autorizzato registri e tenga aggiornati i dati (cpv. 1–3). Tra questi dati figura anche la lingua di corrispondenza. Le lingue ammesse sono il tedesco, il francese, l’italiano e l’inglese.

I detentori di veicoli a motore esteri che vogliono avvalersi del servizio nazionale di telepedaggio NETS devono registrarsi presso l’UDSC nonché registrare e tenere aggiornati questi dati (vedi art. 27).

Sezione 7 Compenso

Art. 46

Per l’assunzione delle prestazioni di servizi nel quadro della riscossione della tassa i fornitori autorizzati percepiscono un compenso. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ne stabilisce l’ammontare (cpv. 1 e 2).

È nell’interesse della Confederazione avere molti fornitori che si sottopongono alla procedura di autorizzazione per i servizi di telepedaggio SET e/o NETS, al fine di consentire all’UDSC di determinare la tassa mediante un processo standard automatizzato e non con un sistema di rilevazione manuale (servizio nazionale di pedaggio manuale NMTS, vedi n. 2.2), soprattutto per i veicoli esteri (oltre 2,5 mio. di entrate nel territorio doganale all’anno). L’indennità deve pertanto essere attentamente calibrata per risultare non eccessivamente bassa ma tuttavia sufficientemente elevata. L’importo è commisurato all’elenco delle prestazioni del rispettivo servizio di rilevazione. In linea di principio, nell’ambito di uno stesso servizio di rilevazione l’indennità è uguale per tutti i fornitori.

Per i veicoli esteri nel servizio europeo di telepedaggio SET il fornitore è anche responsabile della registrazione e dell’aggiornamento dei dati necessari relativi ai veicoli a motore nonché ai detentori. Egli si assume inoltre il rischio di incasso (vedi art. 33 e 45). Per questa ragione la sua indennità è superiore rispetto a quella degli altri servizi.

D’altro canto è importante che i fornitori soddisfino durevolmente le prescrizioni tecniche e operative, garantendo una buona qualità. Per i veicoli esteri è particolarmente importante che i fornitori del SET registrino correttamente e tengano aggiornati i dati relativi al detentore e al veicolo, visto che da questi dati dipende direttamente la corretta determinazione della tassa. Eventuali errori riscontrati generano inutili oneri supplementari per l’UDSC. Per questo motivo l’UDSC deve potere stabilire criteri di qualità che gli consentono di ridurre l’indennità se questi non sono adempiuti dal fornitore (cpv. 3).

L’aliquota percentuale deve essere verificata periodicamente, ma almeno ogni cinque anni e, se del caso, adeguata alla nuova situazione. A fronte della crescita del mercato e dell’utilizzo dei dispositivi o dei mezzi ausiliari in vari territori europei di pedaggio occorre in particolare valutare se sia possibile sfruttare le sinergie che si vengono a creare per ottenere riduzioni di prezzo dai fornitori autorizzati (cpv. 4).

Capitolo 4 Riscossione della tassa forfettaria

Questo capitolo (art. 47–52) disciplina la riscossione della tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP) per i veicoli svizzeri ed esteri. In linea di principio, la TFTP non cambia. La tariffa della