Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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Alla luce di quanto precede, si possono percorrere due vie: in primo luogo integrare strumenti di promozione esistenti, come ad esempio il programma pilota e di dimostrazione dell’UFE oppure la promozione delle tecnologie ambientali dell’UFAM nelle ultime tre fasi, secondariamente ampliare gli strumenti per sostenere la sperimentazione e l’impiego di innovazioni rilevanti dal punto di vista climatico con un notevole potenziale di riduzione dei gas serra nei primi tre anni dalla loro introduzione sul mercato, coprendo fino al 50 per cento dei costi dei rispettivi progetti. Inoltre devono poter essere svolte gare pubbliche con l’obiettivo di portare avanti determinati ambiti tematici con un elevato potenziale di realizzazione.

Per adempiere il mandato legale di riduzione delle emissioni causate dalla Svizzera all’estero (art. 3 cpv. 3 legge sul CO2), sono previste anche gare pubbliche per provvedimenti all’estero. I provvedimenti volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra all’estero devono essere utilizzati anche nell’ambito della cooperazione allo sviluppo esistente, ottenere un effetto aggiuntivo ed essere oggetto di un rapporto separato. Il progetto di legge non tange le competenze in materia di cooperazione internazionale. I fondi vincolati stanziati dalla legge sul CO2 possono anche essere utilizzati per integrare i fondi della SECO e della DSC destinati alla cooperazione internazionale.

I provvedimenti internazionali sono orientati all’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile e sono in linea con gli obiettivi nazionali in materia di clima e sviluppo dei Paesi partner.15 Essi devono inoltre basarsi, per quanto possibile, sulle esperienze maturate finora e sulle competenze della Svizzera nei settori tematici e nei contesti geografici.

Possono essere sostenuti provvedimenti attuati in collaborazione con altri Stati, da istituzioni private o pubbliche o da organizzazioni internazionali. L’UFAM potrebbe quindi, ad esempio, insieme ad altri investitori privati e pubblici, versare un contributo a un fondo amministrato da un gestore esterno di fondi privato, e investire in progetti infrastrutturali o tecnologici particolarmente innovativi in Paesi in sviluppo ed emergenti. La combinazione di fondi pubblici e privati consente una maggiore riduzione dei gas serra e il passaggio graduale a un finanziamento privato sostenibile nei Paesi emergenti e in sviluppo. Per ogni provvedimento si deve esaminare individualmente e in modo approfondito quali strumenti finanziari debbano essere utilizzati oltre alle sovvenzioni. L’UFAM elaborerà, in collaborazione con l’AFF e previa consultazione della DSC e della SECO, direttive per l’impiego dei rispettivi strumenti finanziari.

2.10.6 Provvedimenti volti a evitare in modo sostanziale le emissioni di gas serra nel traffico aereo

Giusta l’articolo 57 capoverso 2 legge sul CO2, possono essere finanziati, per un importo massimo pari alla tassa sui biglietti aerei corrisposta al Fondo, provvedimenti volti a ridurre in modo vincolante, efficace, innovativo e diretto le emissioni di gas serra prodotte dal traffico aereo. Questa disposizione consente inoltre al Consiglio federale di stipulare accordi con il settore. Dalle deliberazioni sulla legge sul CO2 emerge che il legislatore si è concentrato sostanzialmente sulla promozione dell’innovazione per la produzione artificiale di carburanti sintetici sostenibili da fonti rinnovabili.

Al fine di promuovere i provvedimenti più efficaci, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) dovrà elaborare una strategia di promozione. Per volontà del Parlamento il piano di promozione si dovrà concentrare sulla ricerca, lo sviluppo, la produzione, la messa in scala e la diffusione di carburanti per aeromobili sostenibili. L’attenzione è rivolta ai carburanti sintetici sostenibili, a breve termine e in misura minore anche ai biocarburanti sostenibili innovativi.

Quale fonte di materie prime per biocarburanti innovativi si prestano, in particolare, rifiuti e residui che non possono essere impiegati come alimenti o mangimi o non sono direttamente in concorrenza con la produzione di alimenti. Essi sono già oggi disponibili sul mercato, possono essere mescolati al massimo

15 Gli standard ambientali e sociali, nonché un elenco indicante i criteri di esclusione pe i progetti finanziati conformemente all’articolo 53 capoverso 2 della legge sul CO2 sono stati definiti di conseguenza nell’ambito dell’ordinanza, all’Allegato 26.