Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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secondo l’ordinanza sul CO2, hanno diritto a ricevere contributi gli impianti destinati alla produzione di gas a partire dalla biomassa (ad es. impianti di produzione di biogas agricoli o industriali/commerciali o impianti di gassificazione del legno) o da energia elettrica rinnovabile (impianti power to gas). Questi tipi di impianti possono ricevere un contributo d’investimento. Il contributo per gli impianti ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento computabili. Hanno diritto ai contributi non solo gli impianti nuovi, ma anche quelli rinnovati e ampliati. La promozione della Confederazione è vincolata a requisiti minimi. Possono essere presentati solo progetti pronti per la realizzazione. Le domande sono valutate una volta all’anno; la priorità è stabilità in funzione dell’efficienza (produzione di gas per ogni franco investito). Gli impianti che producono gas a partire dalla biomassa hanno la priorità rispetto agli impianti che producono gas a partire dall’elettricità.

2.10.4 Promozione delle tecnologie atte a ridurre i gas serra

Con un fondo per le tecnologie, dal 2013 la Confederazione promuove innovazioni che riducono i gas serra o il consumo di risorse, favoriscono l’impiego di energie rinnovabili e aumentano l’efficienza energetica. Le fideiussioni agevolano l’assunzione di mutui da parte di imprese innovative. L’articolo 81 della legge sul CO2 sopprime il fondo di tecnologia e ne trasferisce i mezzi, i diritti e gli obblighi al Fondo per il clima. D’ora in poi potranno essere accordate fideiussioni per mutui fino a 5 milioni di franchi, per una durata massima di 10 anni, al fine di sostenere le imprese, in particolare nella fase di commercializzazione. La fideiussione è limitata al 60 per cento del fabbisogno complessivo di finanziamento di un progetto.

Per l’ulteriore sviluppo si dovrà verificare in che misura possano essere garantiti anche mutui all’estero. Ciò non è tuttavia prioritario.

2.10.5 Provvedimenti volti a evitare in modo sostanziale le emissioni di gas serra in Svizzera e all’estero

La base per la formulazione di altri provvedimenti volti a evitare in modo sostanziale le emissioni di gas serra in Svizzera è costituita dall’articolo 57 capoverso 1 legge sul CO2. Un’analisi del fabbisogno ha evidenziato che i mezzi finanziari finora destinati alla promozione si concentrano soprattutto sulle prime tre fasi che vanno dalla ricerca di base ai prototipi di laboratorio, mentre per gli impianti pilota e dimostrativi come pure per l’introduzione sul mercato di innovazioni le risorse disponibili sono inferiori.

Ambito di fabbisogno

Figura Somme aggregate (CHF) provenienti dagli strumenti di promozione per le innovazioni nel settore dell’ambiente e dell’energia nelle 6 fasi dalla ricerca al mercato