Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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poiché le conoscenze del sottosuolo svizzero sono lacunose. Dal 2018 vengono versati contributi per le fasi dei progetti in cui tale rischio è maggiore: la fase di prospezione (ad es. campagna sismica) e la fase di sfruttamento (ad es. sfruttamento del sottosuolo soprattutto grazie a perforazioni). I contributi ammontano al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento. In linea di principio la nuova ordinanza sul CO2 non cambia la natura dei provvedimenti di promozione per i progetti di geotermia, ma il finanziamento viene gestito diversamente. Dal 2018 l’utilizzo diretto della geotermia per la produzione di calore era sostenuto per un massimo di 30 milioni l’anno, mentre le nuove disposizioni prevedono che questi provvedimenti di promozione facciano parte del Fondo per il clima e siano finanziati con i mezzi disponibili per tutti i provvedimenti secondo l’articolo 55 capoverso 2 della legge sul CO2.
Sostituzione dei riscaldamenti a combustibili fossili e dei riscaldamenti a resistenza elettrica fissi con impianti di produzione di calore alimentati con energie rinnovabili;
Conformemente all’articolo 55 capoverso 2 lettera c legge sul CO2, con i mezzi del Fondo per il clima la Confederazione deve promuovere la sostituzione dei riscaldamenti a combustibili fossili e dei riscaldamenti a resistenza elettrica fissi con impianti di produzione di calore alimentati con energie rinnovabili. Si stima che, attualmente, in tutta la Svizzera siano in funzione, in edifici abitativi, circa 900 000 riscaldamenti a combustibili fossili e 150 000 riscaldamenti a resistenza elettrica fissi.14 La durata di vita media di un impianto di produzione di calore alimentato a combustibili fossili è di circa 20 anni. Se si vuole raggiungere entro il 2050 l’obiettivo deciso dal Consiglio federale di emissioni a zero netto di gas a effetto serra, ogni anno 30 000 riscaldamenti a combustibile fossile devono essere sostituiti da tecnologie rinnovabili, affinché nel 2050 non siano quasi più in funzione sistemi di riscaldamento alimentati da combustibili fossili.
Per il passaggio a un riscaldamento alimentato da energie rinnovabili, il proprietario dell’edificio può richiedere contributi d’incentivazione o aderire a un programma di compensazione del CO2. Inoltre, molti Cantoni accordano deduzioni fiscali e contributi per l’allacciamento dell’immobile a una rete di riscaldamento a distanza con energie rinnovabili. Il proprietario dell’edificio deve investire anche fondi propri per il finanziamento dell’investimento.
Una promozione di base mirata mediante un premio alla demolizione, uniforme a livello nazionale, e una promozione della prima consulenza «calore rinnovabile» forniscono sostegno ai proprietari di edifici anche nei Cantoni in cui non è sovvenzionata la sostituzione del riscaldamento. Il programma di promozione dovrà essere gestito dai Cantoni e completerà le attività esistenti della Confederazione (tra cui il programma «calore rinnovabile» di SvizzeraEnergia) e dei Cantoni (promozione nell’ambito del Programma Edifici, disposizioni cantonali relative alla sostituzione di impianti di produzione di calore).
Soluzioni standard garantite per contratti di rendimento energetico
Conformemente all’articolo 55 capoverso 2 lettera d legge sul CO2, con i mezzi del Fondo per il clima la Confederazione deve stimolare le offerte di mercato per contratti di rendimento energetico che per gli edifici più piccoli e le case unifamiliari sono finanziariamente poco attrattive. I contratti di rendimento energetico si distinguono in
contratti di fornitura di energia, nell’ambito dei quali i fornitori di servizi energetici, come le aziende
municipali o altre aziende di approvvigionamento energetico, offrono ai loro clienti forniture di calore a lungo termine e finanziano la sostituzione del riscaldamento. Alla scadenza del contratto, la proprietà dell’impianto di generazione di calore passa al proprietario dell’edificio; o
contratti di risparmio energetico, nell’ambito dei quali il fornitore di servizi energetici concorda con il
proprietario dell’edificio provvedimenti energetici e in tal modo ottiene un risparmio sui costi nel corso della durata contrattuale.
14 Stima per il 2020 sulla base, tra l’altro, della tabella dell’UST «Edifici secondo il sistema di riscaldamento, le fonti energetiche per il riscaldamento e i Cantoni 2009-2015» (https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bau-wohnungswesen.assetdetail.1642412.html)