Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
Le soluzioni standard garantite per contratti di rendimento energetico devono consentire di superare anche i problemi di liquidità che possono subentrare a seguito dei nuovi valori soglia per il CO2, in particolare in caso di proprietari pensionati di case unifamiliari o di edifici più piccoli, se per le banche la sostenibilità finanziaria non è più assolutamente soddisfatta. La garanzia può consistere in fideiussioni o mutui, ma anche in contributi finanziari unici. Per mantenere snella l’esecuzione e incentivare lo sviluppo di modelli commerciali standard, con la presente ordinanza è previsto un contributo forfettario per una prima consulenza da parte di fornitori di servizi energetici certificati. Questi verificano in loco se l’immobile è adatto per l’esecuzione di un contratto energetico nell’ambito di un progetto a sé stante o insieme ad altri edifici.
Copertura dei rischi per investimenti in reti termiche e nei relativi impianti di produzione di calore
Con i mezzi del Fondo per il clima possono essere coperti i rischi legati agli investimenti nella costruzione e nello sviluppo di reti termiche e dei relativi impianti di produzione di calore alimentati con energie rinnovabili e calore residuo (art. 55 cpv. 2 lett. e legge sul CO2).
Alcuni studi stimano che le reti termiche possono coprire complessivamente 17 TWh di energia, ciò che equivale a più del doppio rispetto a oggi. La costruzione di reti termiche comporta investimenti iniziali elevati, lunghi periodi di ammortamento e diversi rischi per le parti coinvolte (fornitore di calore, gestore/proprietario della rete, Comune di ubicazione e consumatori di calore).
La copertura tramite il Fondo per il clima si concentra sui rischi non controllabili, come la cessazione o la diminuzione dell’approvvigionamento di calore o la domanda di un cliente chiave. La garanzia contro i rischi è accordata se la rete termica e il relativo impianto di produzione di calore soddisfano i requisiti stabiliti dalla Confederazione e se la domanda è presentata prima dell’inizio dei lavori.
Copertura dei rischi per investimenti in provvedimenti di modernizzazione edile rispettosi del clima
L’articolo 55 capoverso 2 lettera f legge sul CO2 prevede che la Confederazione copra con mezzi del Fondo per il clima i rischi a lungo termine legati agli investimenti in provvedimenti di modernizzazione edile rispettosi del clima. Questa disposizione legale sarà concretizzata solo con una prossima revisione dell’ordinanza sul CO2 e non con la presente. L’obiettivo sarà di ridurre gli ostacoli al finanziamento a lungo termine di provvedimenti di modernizzazione edile rispettosi del clima. Lo sviluppo di questo strumento richiede chiarimenti approfonditi. Occorre quindi chiarire cosa può essere coperto e in quale forma. Su incarico dell’Amministrazione federale è stato elaborato un primo approccio, segnatamente la copertura di strumenti di finanziamento, che l’Amministrazione sta al momento esaminando in modo più approfondito.
Installazione di infrastrutture di ricarica negli edifici con più unità abitative;
Con i mezzi del Fondo per il clima, la Confederazione deve promuovere l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici negli edifici con più unità abitative (art. 55 cpv. 2 lett. g legge sul CO2). Circa due terzi della popolazione svizzera abitano in immobili in locazione, mentre il 12per cento circa sono proprietari per piani. Le automobili sono responsabili di circa tre quarti delle emissioni di gas serra prodotte dai trasporti in Svizzera. A breve termine, la mancanza di possibilità di caricare negli edifici con più unità abitative costituirà un ostacolo al passaggio ai veicoli elettrici. Il sostegno finanziario alle infrastrutture di ricarica negli edifici con più unità abitative con un programma di promozione nazionale vuole contribuire a motivare un maggior numero di proprietari di abitazioni a creare possibilità di ricarica o a prevedere tali possibilità nelle nuove costruzioni.
L’ordinanza sul CO2 stabilisce che la Confederazione può versare contributi per l’installazione di una nuova infrastruttura di base accessibile a privati e di nuove stazioni di ricarica in edifici plurifamiliari con almeno 3 unità abitative.
Impianti destinati alla produzione di gas rinnovabili.
L’articolo 55 capoverso 2 lettera h legge sul CO2 prevede che, con i mezzi del Fondo per il clima la Confederazione promuova gli impianti destinati alla produzione di gas rinnovabili. In linea di principio,