Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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(lett. b), ai costi dell’energia elettrica (lett. c), ai costi dell’olio da riscaldamento, del gas naturale e della legna (lett. d), al rincaro (lett. e), al tasso di sconto (lett. f) e all’imposta sul valore aggiunto (lett. g).
L’UFE pubblica i valori di calcolo da utilizzare secondo il numero 2 e mette a disposizione un supporto per il calcolo (numero 3).
Allegato 3: Calcolo dell’obiettivo individuale
Le disposizioni relative al calcolo dell’obiettivo per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri riportate all’allegato 3 rimangono invariate dal punto di vista materiale. Analogamente al regolamento (UE) 2019/631, a partire dal 2025 il peso a vuoto sarà sostituito dalla massa di prova del WLTP.
D’ora in poi le disposizioni in materia di calcolo comprendono anche i veicoli pesanti. Conformemente alle pertinenti disposizioni dell’UE, per il calcolo dell’obiettivo i veicoli immatricolati per la prima volta sono suddivisi in nove diversi sottogruppi in base al tipo di veicolo (autocarri o trattori a sella), alla configurazione degli assi (4x2 o 6x2), alla potenza del motore e al tipo di cabina (con/senza cuccetta). I punti di partenza per il calcolo dell’obiettivo in grammi di CO2 per tonnellata-chilometro sono definiti, a livello di settore, per sottogruppo e si basano sulla flotta UE di cui all’articolo 1 paragrafo 2 e all’allegato I punto 3 del regolamento (UE) 2019/1242 (pubblicazione prevista dalla Commissione europea il 30 aprile 2021). L’obiettivo per i parchi veicoli nuovi è calcolato su tale base sotto forma di cifra unica per ogni importatore, utilizzando le quote di sottogruppo del proprio parco veicoli nuovi nell’anno in questione e i fattori di ponderazione fissi per il chilometraggio e il carico utile conformemente al regolamento (UE) 2019/1242 (n. 3.1).
Per i veicoli pesanti di piccoli importatori, la formula per i parchi veicoli è espressa in modo analogo a quella per i singoli veicoli (n. 3.1). È considerato solo il parametro di ponderazione del sottogruppo a cui appartiene il veicolo in questione.
Allegato 4: Calcolo delle emissioni di CO2 di veicoli in mancanza di dati di cui all’articolo 30
L’allegato 4 è ripreso senza variazioni.
Allegato 5: Computo dei carburanti sintetici alla flotta di veicoli
Cfr. commenti agli articoli 34 e 37.
Allegato 6: Calcolo delle emissioni di CO2 di un singolo veicolo pesante e calcolo delle emissioni medie di CO2 di una flotta di automobili nuove
Cfr. commenti agli articoli 31 e 35.
Allegato 7: Prestazione sostitutiva in caso di superamento dell’obiettivo individuale (art. 19 cpv.
1 e 2 legge sul CO2)
L’importo per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri per il 2022 sarà integrato conformemente alle disposizioni dell’articolo 39, dopo il primo semestre 2021. Saranno rettificati gli importi ancora indicati riferiti agli anni precedenti. Gli importi per i veicoli pesanti saranno fissati prima del 2025, primo anno di esecuzione.
Allegato 8: Gestori di impianti con obbligo di partecipazione al SSQE
Cfr. commenti all’articolo 45.
Allegato 9: Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di im-
pianti nel SSQE
Cfr. commenti all’articolo 51.