Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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al 50 per cento con il cherosene tradizionale e acquistati all’estero. Sono molto più costosi del cherosene fossile, ma molto più convenienti dei carburanti sintetici rinnovabili.
I carburanti sintetici rinnovabili sostenibili sono denominati «power to liquid» (PtL) e «sun to liquid» (StL) e descrivono la produzione di idrocarburi liquidi sintetici sulla base dell’elettricità o del calore, dell’acqua e del CO2. Sulla base del processo PtL possono essere sovvenzionate, in particolare, la realizzazione di primi impianti di grandi dimensioni e quella di una struttura modulare. Nel processo PtL, il CO2 e l’acqua (sostanza) o il metano vengono trasformati in cherosene sintetico, utilizzando la corrente elettrica. Se utilizza corrente elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, il processo consente di ottenere una riduzione elevata delle emissioni di CO2. Tutte le fasi del processo sono già state dimostrate in impianti pilota e il prodotto finale è stato certificato per la miscelazione. Ridurre il dispendio di energia migliorando il grado complessivo di efficienza è un mezzo per abbassare a lungo termine i costi di produzione e per avere la minor quantità di emissioni di CO2 possibile. Impianti di dimostrazione possono avere un senso in Svizzera, mentre per la produzione economica la scelta dell’ubicazione va associazione a una produzione conveniente di energia rinnovabile. L’incentivo statale proveniente dal Fondo per il clima consente di ridurre sensibilmente il rischio legato agli investimenti per i consorzi di progetto.
Nel processo StL, il calore ad alta temperatura proveniente dall’energia solare è utilizzato direttamente come energia di processo per la produzione di gas di sintesi. A tal fine possono essere utilizzate le stesse fonti di carbonio impiegate per il processo PtL. Anche in questo caso, il prodotto finale è già omologato nel processo di produzione di carburanti sintetici per aeromobili. Contrariamente al processo PtL, per il processo StL non esistono tuttavia ancora impianti su larga scala. A Mostoles (Spagna) si trova però un piccolo impianto già in esercizio per scopi di ricerca. Tuttavia, anche in questo caso sussiste un notevole bisogno di sviluppo per aumentare il grado di efficienza, in modo da poter ridurre a lungo termine i costi di produzione. In considerazione delle sfide tecniche e dell’elevato fabbisogno di radiazioni solari, tali impianti devono essere ubicati e promossi soprattutto in siti favorevoli all’estero.
Per entrambe le tecnologie indicate, la Svizzera dispone di un’ottima situazione di partenza per l’insediamento di un cluster. L’ubicazione risulta vantaggiosa, da un lato, grazie alla presenza dei politecnici federali e delle loro sedi distaccate (spin-off), nonché di varie scuole universitarie professionali, leader nella ricerca di base e nella ricerca applicata, mentre, dall’altro, in Svizzera sono insediate una serie di imprese specializzate in ingegneria, nonché di progettazione e produzione di componenti per impianti. Tra questi vantaggi rientra anche la valorizzazione della proprietà intellettuale. Una buona parte del valore aggiunto può quindi essere creata in Svizzera e dovrà essere esportata come tecnologia.
2.10.7 Aiuti finanziari ai Cantoni, ai Comuni o alle loro piattaforme
Conformemente all’articolo 57 capoverso 3 legge sul CO2, il Fondo per il clima mette a disposizione dei Cantoni, dei Comuni o delle loro piattaforme fino a 25 milioni di franchi all’anno per progetti volti a ridurre le emissioni di gas serra. Con piattaforma s’intendono gli enti che svolgono attività intercomunali chiaramente definibili come, ad esempio, l’organizzazione intercomunale dello smaltimento dei rifiuti o delle acque di scarico o la gestione di un parco naturale.
Le domande, i versamenti e il rapporto devono essere previsti a ciclo annuale. Contrariamente a quanto avviene per i Comuni o per le loro piattaforme, gli aiuti finanziari ai Cantoni sono possibili solo se questi stipulano un accordo di programma con la Confederazione (cfr. art. 7 lett. i legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità, LSu)16. Questo accordo di programma è di regola valido per quattro anni e, a partire dal 2025, sarà in linea con la periodicità del messaggio quadriennale del Parlamento sul limite di spesa per il Fondo per il clima. Prima saranno possibili anche accordi di programma più brevi.
Il sostegno copre al massimo il 50 per cento dei costi del progetto. Per la scelta saranno determinanti soprattutto l’efficienza in termini di costi e l’effetto ottenuto. Non sussiste alcun diritto alla promozione.
16 RS 616.1