Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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base del programma d’incentivazione e inseriti in un elenco pubblico. In primo piano sono posti l’effetto ottenuto con il provvedimento in questione e i relativi costi.

I temi del rispettivo concorso d’appalto sono delimitati e concretizzati nella documentazione del bando; in essa sono inoltre stabilite le condizioni di partecipazione e definiti i criteri di selezione. Vengono sostenuti i progetti che soddisfano al meglio i criteri di selezione. Il contributo per la promozione ammonta al massimo a due terzi dei costi della misura di adattamento. Il numero dei provvedimenti sovvenzionati dipende dalla qualità delle domande ricevute, dai relativi costi previsti e dai mezzi finanziari a disposizione.

I concorsi d’appalto del programma d’incentivazione e di attuazione sono rivolti a imprese, federazioni, associazioni, Comuni o regioni. I Cantoni possono parteciparvi solo indirettamente in qualità di cofinanziatori di candidature. Essi potranno eventualmente ricevere sovvenzioni tramite finanziamenti speciali esistenti. Per la promozione mirata dei provvedimenti di adattamento dei Cantoni per il periodo successivo al 2025 saranno esaminati accordi di programma.

2.11 Provvedimenti per la verifica dei rischi finanziari legati al clima

In qualità di autorità di vigilanza sulle banche, le assicurazioni e i gestori patrimoniali, l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e la Banca nazionale svizzera (BNS) devono d’ora in avanti regolarmente esaminare espressamente i rischi finanziari legati ai cambiamenti climatici degli istituti finanziari posti sotto la loro vigilanza. Devono essere sorvegliati anche eventuali rischi per la stabilità finanziaria derivanti dal cambiamento climatico o dal suo contenimento. Questa verifica è effettuata nell’ambito dei mandati esistenti della FINMA e della BNS. Il rapporto concernente tale verifica è presentato al pubblico annualmente e in forma aggregata, utilizzando strumenti esistenti (monitoraggio dei rischi della FINMA e rapporto sulla stabilità finanziaria della BNS) e, all’occorrenza, redigendo ulteriori rapporti autonomi. ¨

2.12 Modifiche di altri atti normativi

2.12.1 Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)

In seguito all’introduzione dei valori soglia per il CO2 nel settore degli edifici all’articolo 10 della legge sul CO2, è necessario apportare delle modifiche all’ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni. Devono essere iscritte nuove caratteristiche nel Registro degli edifici e delle abitazioni (REA) per quanto attiene ai sistemi di riscaldamento (installazioni tecniche degli edifici). Anche il catalogo delle caratteristiche e il sistema d’informazione del REA devono essere adeguati. I dati relativi ai sistemi di riscaldamento nel REA devono essere resi accessibili al pubblico, affinché le informazioni di imprese privati o Cantoni possano essere utilizzate più facilmente nell’ambito della pianificazione energetica.

Nel luglio 2017 è entrata in vigore la revisione totale dell’OREA. Uno degli obiettivi di questa revisione era di rendere più accessibili agli utenti i dati dell’OREA non sensibili dal punto di vista della protezione dei dati, conformemente all’articolo 10 capoverso 3bisdella legge sulla statistica federale17. La regolamentazione relativamente restrittiva per quanto riguarda i dati relativi alle abitazioni deve essere adeguata alla crescente esigenza di poter utilizzare i dati del REA in modo più efficiente, in particolare gli identificatori ivi contenuti. Inoltre, l’uso di identificatori univoci associati a dati armonizzati costituisce una condizione essenziale per i servizi di e-governement. Un buon esempio in tal senso è rappresentato dal servizio nazionale di trasloco (eTrasloco), il cui obiettivo è consentire a ogni cittadino che trasloca di indicare chiaramente in quale abitazione si trasferisce. Ciò è possibile solo se sono generalmente accessibili sufficienti dati relativi all’abitazione per consentire un’identificazione univoca.

Resta riservato secondo il REA l’utilizzo limitato di altre informazioni relative a progetti in ambito abitativo ed edilizio.

17 RS 431.01