Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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2.12.2 Ordinanza sulla geoinformazione (OGI)

Oggigiorno la pianificazione energetica territoriale avviene in forma digitale. I risultati della pianificazione sono considerati dati territoriali, i cosiddetti geodati. È nell’interesse di tutti i livelli federali che questi risultati digitali della pianificazione energetica territoriale siano strutturati in modo identico, comparabili e accessibili al pubblico. Ciò è garantito mediante l’inserimento di questo tema relativo ai dati nel Catalogo dei geodati di base del diritto federale. A tal fine è necessario completare l’Allegato 1 dell’OGI.

2.12.3 Ordinanza sull’energia (OEn)

L’adeguamento della prestazione sostitutiva agli impegni di riduzione secondo la legge sul CO2, in caso di convenzioni sugli obiettivi che autorizzano a rimborsare il supplemento di rete, richiede un corrispondente adeguamento dell’OEn.

L’OEn deve inoltre riportare la novità secondo cui la Confederazione assume un rischio maggiore per i progetti pilota e dimostrativi: Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 100 per cento dei costi computabili, ma in ogni caso a non più del 50 per cento dei costi del progetto (finora: al massimo il 40 per cento dei costi computabili, eccezionalmente il 60 per cento). Sono considerati costi computabili i costi non ammortizzabili delle tecniche innovative (finora: i costi supplementari non ammortizzabili rispetto ai costi delle tecniche convenzionali).

2.12.4 Ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA)

Nell’ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA) viene integrata la nozione di «protezione del clima». In tal modo, la verifica degli effetti climatici nell’ambito dell’EIA è ora esplicitamente prescritta.

2.12.5 Ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)

I rimandi devono essere adeguati a seguito delle modifiche nell’ordinanza sul CO2.

2.12.6 Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze,

preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi ine-

renti ai prodotti chimici ORRPChim)

Attualmente il diritto in materia di prodotti chimici non prevede restrizioni o divieti per l’impiego di gas esilaranti (protossido di azoto, N2O). Sebbene l’Allegato 1.5 dell’ORRPChim relativo alle sostanze stabili nell’aria contenga prescrizioni sulle sostanze a effetto serra, tali prescrizioni riguardano principalmente i gas fluorurati a effetto serra, che sono stati e continuano a essere utilizzati come sostituti per le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono disciplinate nell’Allegato 1.4.

Per contenere meglio le fonti di gas esilaranti, come quelle individuate presso Lonza a Visp nel 2018, il protossido di azoto deve essere inserito nell’ORRPChim come sostanza stabile nell’aria, cosicché il N2O risultante come sottoprodotto di processi chimici debba essere trasformato.