Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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3 Commenti alle singole disposizioni del progetto

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Gas serra

Art. 1 Gas serra

In conformità alle prescrizioni internazionali della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la legge sul CO2 comprende i seguenti gas serra: biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), gas esilarante (N2O), idrofluorocarburi parzialmente alogenati (HFC), perfluorocarburi (PFC), esafluoruro di zolfo (SF6) e trifluoruro di azoto (NF3). Il loro diverso potenziale di riscaldamento è illustrato nell’Allegato 1; alcuni fattori sono stati adeguati alle nuove conoscenze scientifiche contenute nel quinto rapporto di valutazione dell’IPCC18.

Sezione 2: Definizioni

Art. 2 Definizioni

L’articolo 2 definisce i termini principali utilizzati nell’ordinanza:

La potenza termica degli impianti è determinante per la partecipazione al sistema svizzero di scambio di quote di emissioni (SSQE). Essa è calcolata moltiplicando il consumo di energia degli impianti per il potere calorifico inferiore del vettore energetico (lett. a) Se possono essere impiegati diversi vettori energetici, è determinante il vettore energetico con l’energia termica più elevata. La potenza termica degli impianti può di regola essere desunta dalle specifiche del fabbricante.

Con potenza termica totale s’intende la somma della potenza termica di tutti gli impianti di un gestore considerati nel SSQE (lett. b).

Sono considerati centrali termoelettriche a combustibili fossili gli impianti la cui funzione principale è la produzione di energia elettrica per la vendita a terzi, la cui potenza complessiva è di almeno 1 MW e il cui rendimento globale è inferiore all’80 per cento (lett. c). La potenza complessiva corrisponde alla somma delle potenze nominali elettriche e termiche fornite da una centrale o da un impianto ICFC (lett. d). Le potenze nominali risultano dalle specifiche del fabbricante. Il rendimento globale di una centrale termoelettrica a combustibili fossili o di un impianto ICFC è il rapporto tra la potenza complessiva e la somma di tutte le potenze termiche della centrale. Esso è definito in base alle specifiche del fabbricante (lett. e). Non sono considerati centrali termoelettriche a combustibili fossili gli impianti che sono gestiti nello stesso luogo per meno di due anni (ad esempio su un cantiere o a scopo di prova) o per meno di 50 ore all’anno (gruppi elettrogeni di emergenza) o che sono impiegati esclusivamente per la ricerca e lo sviluppo, nonché gli impianti la cui funzione principale è lo smaltimento di rifiuti urbani o speciali di cui all’articolo 3 lettere a o c Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti19 (OPSR). La definizione comprende esclusivamente le nuove centrali o quelle che sottostavano all’obbligo di compensazione fino al 31 dicembre 2019. Per i siti industriali i cui impianti partecipavano al SSQE secondo il diritto anteriore, è presumibile in linea di principio che siano impianti la cui funzione principale è la produzione di calore (lett. c).

Sono considerati partecipanti al SSQE i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili che conformemente al capitolo 5 partecipano al SSQE svizzero (lett. f).

18Potenziale di riscaldamento secondo la tabella 8.A.1 da Climate Change 2015: The Physical Science Basis. Contribution of

Working Group I to the 5thAssessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 2013.

19 RS 814.600