Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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Uno Stato partner è uno Stato con il quale la Svizzera ha stipulato un accordo di diritto internazionale per definire il quadro di riferimento entro cui realizzare progetti di protezione del clima (lett. g).

Secondo la lettera h, i biocombustibili e i biocarburanti liquidi o gassosi (compresi quelli per l’aviazione) prodotti a partire da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili. Vi rientrano anche i combustibili e i carburanti prodotti sinteticamente. Queste definizioni sono derivate dalla legislazione sull’imposizione degli oli minerali.

La lettera i precisa la definizione di biglietto aereo e la lettera j stabilisce quali rami rientrano nell’aviazione generale.

Sezione 3: Obiettivi settoriali

Art. 3

Nel capoverso 1 il Consiglio federale si avvale della propria competenza secondo l’articolo 3 capoverso 4 della legge sul CO2 e stabilisce i sotto-obiettivi per il 2030 per il settore degli edifici (meno 65 per cento), dei trasporti (meno 25 per cento), industriale (meno 35 per cento) e, per la prima volta, anche per l’agricoltura (meno 20 per cento). Ad eccezione dell’agricoltura, gli obiettivi settoriali si riallacciano a quelli per il 2020, ossia per gli edifici meno 40 per cento, per l’industria meno 15 per cento e per i trasporti meno 10 per cento, e risultano dall’effetto stimato dei provvedimenti nei rispettivi settori. L’obiettivo settoriale per l’agricoltura deriva dal percorso di abbattimento della strategia sul clima per l’agricoltura, che prevede entro il 2050 una riduzione delle emissioni agricole di almeno un terzo rispetto al valore del 1990. Tra il 2020 e il 2030 si presuppone in linea di massima un percorso di abbattimento lineare. I provvedimenti necessari a tal fine devono essere ottenuti in primo luogo mediante la legislazione sull’agricoltura. Il traffico aereo e navale internazionale non è preso in considerazione né per il raggiungimento degli obiettivi globali né per quello degli obiettivi settoriali conformemente alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Sezione 4: Coordinamento dei provvedimenti di adattamento

Art. 4

I provvedimenti di adattamento sono provvedimenti e processi volti a evitare danni provocati dal cambiamento climatico alle persone e a beni di notevole valore, a sfruttare le opportunità offerte dal cambiamento climatico e ad aumentare la capacità di adattamento della società, dell’economia e dell’ambiente alle conseguenze del cambiamento climatico. L’UFAM coordina i provvedimenti di adattamento con ulteriori servizi della Confederazioni e con i Cantoni e provvede inoltre allo scambio regolare di informazioni tra Confederazione e Cantoni in merito a questioni intersettoriali concernenti l’adattamento e al coordinamento delle strategie di adattamento tra Confederazione e Cantoni (cpv. 1).

All’occorrenza, i servizi della Confederazione che attuano una legge federale diversa dalla legge sul CO2 e che partecipano, in particolare, alla «Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera» del Consiglio federale coordinano i provvedimenti di adattamento nell’ambito della rispettiva politica settoriale anche con i provvedimenti e le attività dei Cantoni. In questo contesto sfruttano, per quanto possibile, cooperazioni e collaborazioni esistenti. Le competenze esistenti sono tenute in considerazione (cpv. 2).

Gli ulteriori servizi della Confederazione e i Cantoni presentano all’UFAM, di regola ogni cinque anni, un rapporto sui loro provvedimenti di adattamento. L’UFAM aggrega e pubblica i risultati in forma adeguata. Essi fungono da base per l’ulteriore sviluppo dell’azione coordinata di Confederazione e Cantoni nell’ambito dell’adattamento al cambiamento climatico (cpv. 3).