Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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Capitolo 2: Riduzione in base allo stato della tecnica

Art. 5

I titolari e i gestori di impianti di cui all’articolo 7 capoverso 7 della legge sulla protezione dell’ambiente, nuovi o modificati sostanzialmente, che generano emissioni di gas serra pari ad almeno 1500 tonnellate di CO2 equivalenti all’anno, devono limitare le emissioni di gas serra di tali impianti nella misura massima possibile consentita dalla tecnica e dalle condizioni d’esercizio e per quanto economicamente sostenibile (cpv. 1). Questa quantità minima deriva dalle stime delle possibili emissioni degli impianti che figurano nell’Allegato all’OEIA. Determinanti sono le emissioni di gas serra generate dall’utilizzazione conforme alla destinazione d’uso dell’impianto, tra cui si annoverano la produzione di calore (riscaldamento, produzione di acqua calda, ma anche processi industriali) e l’esercizio dell’impianto. Ciò comprende ad esempio anche il traffico supplementare generato da nuove infrastrutture di trasporto o i viaggi dei clienti e del personale da e verso l’impianto.

Sono escluse per legge da questa regolamentazione le imprese che partecipano allo scambio di emissioni. Al fine di evitare imposizioni multiple, sono altresì escluse tutte le altre imprese esentate dalla tassa sul CO2 e le imprese che stipulano accordi settoriali con la Confederazione (ad es. impianti di incenerimento dei rifiuti urbani) (cpv. 2).

Anche in caso di modifiche sostanziali di impianti esistenti le emissioni di gas serra devono essere limitate se, durante l’esercizio, l’aumento delle emissioni di gas serra causato dalla modifica ammonta almeno a 500 tonnellate di CO2 equivalenti all’anno (cpv. 3).

La conformità dell’impianto alle disposizioni sarà esaminata al momento della decisione di autorizzazione, approvazione o rilascio di una concessione in relazione all’impianto. Il richiedente indicherà nel rapporto sull’impatto ambientale (RIA) le emissioni di gas serra e i provvedimenti previsti. Per gli impianti che non sottostanno all’obbligo dell’EIA, ciò può essere illustrato nell’ambito di una relazione ambientale (art. 4 OEIA). L’UFAM emana raccomandazioni sotto forma di aiuto all’esecuzione per rispondere alla domanda in merito a quali misure per i singoli tipi d’impianto sono effettivamente possibili dal punto di vista tecnico e delle condizioni di esercizio, nonché economicamente sostenibili (cpv. 4).

I competenti servizi della protezione dell’ambiente valutano il RIA o la relazione ambientale e propongono all’autorità direttiva competente per decidere i provvedimenti da adottare. I termini di valutazione per gli impianti soggetti all’EIA sono stabiliti dall’OEIA. L’autorità competente esamina le richieste dei servizi specializzati ed emette la propria decisione, eventualmente con oneri, in merito all’impianto. Il rapporto e i risultati dell’esame dell’impatto sull’ambiente possono essere consultati, purché interessi privati o pubblici preponderanti non richiedano la tutela del segreto (art. 15 cpv. 1 OEIA). Il segreto di fabbricazione e d’affari è in ogni caso tutelato.

Capitolo 3: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici

Art. 6 Costruzioni nuove sostitutive ed edifici sottoposti a risanamenti energetici importanti

L’articolo 6 pone requisiti alle costruzioni nuove sostitutive (cpv. 1) e agli edifici sottoposti a risanamenti energetici importanti (cpv. 2) affinché il bonus sull’indice di sfruttamento di cui all’articolo 9 capoverso 2 della legge sul CO2 sia giustificato e vengano evitati elevati effetti inerziali. Ciò è garantito realizzando un edificio in modo notevolmente migliore dal punto di vista energetico rispetto allo standard minimo legale. I requisiti si riferiscono all’intero edificio e non solo alle parti di nuova costruzione. Sono diversi per le nuove costruzioni sostitutive e i risanamenti globali.

Art. 7 Rapporto

I Cantoni riferiscono all’UFAM, ogni due anni, entro il 31 marzo, sui provvedimenti tecnici presi per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici (cpv. 1). Già oggi il rapporto all’UFAM è coordinato con il rendiconto annuale conformemente alla legge sull’energia (art. 56 e art. 60 cpv. 4 LEne) che contiene le