Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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misure pianificate e adottate negli edifici, in particolare sulla promozione e la politica cantonale in materia di energia e clima. Ogni due anni, sono inoltre fornite all’UFAM stime sull’evoluzione del consumo energetico e delle emissioni di CO2 degli edifici sul territorio cantonale tramite un’applicazione web (cpv. 2). I Cantoni mettono a disposizione dell’UFAM le informazioni necessarie per il rapporto (cpv. 3).
Art. 8 Costruzioni esistenti e nuove e impianti di produzione di calore
Sono considerate costruzioni esistenti e nuove ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO2 le costruzioni di tutte le categorie di edifici secondo l’allegato A della norma SIA 380/1 «Fabbisogno termico per il riscaldamento», edizione 2016. Sono esentate le serre riscaldate e i capannoni pneumatici, in quanto si tratta di costruzioni speciali che non sono contemplate nella norma SIA 380/1 (lett. b). Non rientrano nella definizione di costruzioni esistenti e nuove gli impianti di teleriscaldamento le cui reti di trasporto e di distribuzione utilizzano suolo pubblico e vendono il calore a terzi (cpv. 2), in quanto il calore prodotto è in gran parte venduto a terzi, pertanto la superficie di riferimento energetico dell’edificio all’interno del quale si trova l’impianto di produzione di calore non è in rapporto con le emissioni.
Con sostituzione dell’impianto di produzione di calore a combustibili fossili s’intende sia la sostituzione completa dell’impianto sia la sostituzione della caldaia o del bruciatore (cpv. 3). Non vi rientrano invece interventi minori sull’impianto (p. es. la sostituzione di valvole o di sensori). Non sono considerati impianti di produzione di calore gli impianti di riscaldamento in edifici collegati a una rete termica, le cui reti di trasporto e di distribuzione utilizzano suolo pubblico, poiché il generatore di calore non si trova nell’edificio in questione e le emissioni di CO2 sono attribuite al generatore di calore e non all’utilizzatore (cpv. 4).
Art. 9 Deroga a tempo determinato alle prescrizioni di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera a della
legge sul CO2
L’articolo 9 accorda alle costruzioni esistenti una deroga a tempo determinato ai valori soglia per il CO2 se è imminente l’allacciamento a una rete di riscaldamento (a distanza). Deve esistere un piano direttore energetico, vincolante per le autorità, in base al quale il teleriscaldamento20 proviene per oltre il 75 per cento da energia rinnovabile o calore residuo (lett. a) e l’allacciamento è concordato contrattualmente (lett. b). Con questa regolamentazione, i progetti per la realizzazione e l’ampliamento di reti di teleriscaldamento, impegnativi dal punto di vista del capitale e del tempo, ottengono certezza pianificatoria. Con la quota minima del 75 per cento si evita che siano ulteriormente ampliate le reti termiche alimentate a combustibili fossili e si garantisce che le reti di teleriscaldamento innalzino la quota di energia rinnovabile o calore residuo. La percentuale è riesaminata periodicamente e, se del caso, aumentata. Se i requisiti non sono soddisfatti entro il termine di otto anni, i valori soglia per il CO2 in quel momento vigenti devono essere rispettati.
Art. 10 Aumento del valore soglia per il CO2
Il capoverso 1 disciplina quando, per le costruzioni esistenti, è applicabile un valore soglia per il CO2 aumentato di 5 kg di CO per m2 di superficie di riferimento energetico (SRE) per motivi tecnici, econo-
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mici o a causa della protezione di interessi pubblici preponderanti (ad es. per il 2023: 25 invece di 20 kg per m2 di SRE). Ciò avviene se i provvedimenti per ottemperare al valore soglia comportano costi supplementari del 10 per cento nel corso della durata di vita (lett. a) oppure possono essere attuati solo con difficoltà ad esempio per disposizioni in materia di protezione delle acque, del suolo, della natura e dei monumenti storici o per mancanza di spazio. Secondo il capoverso 2 e l’allegato 2, i costi supplementari devono essere calcolati in base alla norma SIA 480 «Calcul de rentabilité pour les investissements dans le bâtiment», edizione 2016, e valutati in confronto ai costi annui e a una variante di base che ottemperi almeno alla legislazione cantonale e consideri diversi provvedimenti nonché possibili combinazioni ai
20 Vi rientra anche la distribuzione del cosiddetto teleriscaldamento freddo o di sorgenti termiche ambientali naturali come l’acqua dei laghi o le acque sotterranee, a condizione che almeno il 75 per cento provenga da energia rinnovabile o calore residuo e dall’accordo contrattuale (lett. b) risulti che il livello di temperatura necessario a coprire il fabbisogno di calore per il riscaldamento e l’acqua calda dell’edificio sia ottenuto sul posto con energia rinnovabile o calore residuo.