Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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fini dell’osservanza del valore soglia per il CO2. Tra i possibili provvedimenti rientrano tra l’altro l’utilizzo proporzionale di biocombustibili, il passaggio a un vettore energetico fossile con emissioni inferiori di CO2, il risanamento energetico di parti dell’involucro edilizio, la sostituzione completa o parziale con un impianto di produzione di calore da energie rinnovabili.
Grazie a queste agevolazioni, in circostanze difficili non sono necessari provvedimenti o ne sono necessari di meno. Per i casi di rigore sussiste inoltre la possibilità di un sostegno finanziario: ad es. provvedimenti di promozione del Cantone nell’ambito del Programma Edifici o altri provvedimenti del Fondo per il clima (cfr. art. 165 segg.).
Art. 11 Prova dell’osservanza del valore soglia per il CO2
L’osservanza del valore soglia per il CO2 deve essere dimostrata conformemente all’allegato 2, che si basa sul calcolo della quota fossile del fabbisogno di calore per il riscaldamento e l’acqua calda secondo la norma SIA 380/1 «Fabbisogno termico per il riscaldamento», edizione 2016. Se un generatore di calore fornisce contestualmente energia termica, acqua calda e calore di processo, il rispetto dei valori soglia per il CO2 si riferisce solo alla quota per il riscaldamento e l’acqua calda. Il calore di processo è quindi escluso.
La prova dell’osservanza del valore soglia non è necessaria se con la sostituzione dell’impianto di produzione di calore si rinuncia completamente all’impiego di combustibili fossili (cpv. 2).
Se in una costruzione esistente viene installato un riscaldamento transitorio mobile a combustibili fossili a causa di un guasto imprevisto dell’impianto di produzione di calore, le emissioni prodotte dal sistema provvisorio non sono considerate ai fini del calcolo del valore soglia per il CO2 poiché, di regola, esso viene impiegato solo per un breve periodo (cpv. 3).
Art. 12 Calcolo della superficie di riferimento energetico
La superficie di riferimento energetico di cui all’articolo 10 capoverso 2 della legge sul CO2 deve essere calcolata secondo la norma SIA 380/1, edizione 2016.
Art. 13 Calcolo dell’impiego di biocarburanti
Il capoverso 1 stabilisce che l’impiego, garantito in maniera giuridicamente vincolante, di vettori energetici rinnovabili allo stato gassoso o liquido, neutri dal punto di vista del CO2, deve soddisfare i requisiti per i biocarburanti della legge sull’imposizione degli oli minerali.
Secondo il capoverso 2, i certificati di origine, per le quote di cui al capoverso 4 su una durata d’esercizio di 20 anni, devono essere depositati un’unica volta presso l’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni edilizie. I certificati di origine saranno accettati solo per i biocombustibili fabbricati in Svizzera, nonché per i biocombustibili gassosi o liquidi immessi fisicamente nella rete del gas svizzera o importati fisicamente in Svizzera (ad es. mediante autocisterne). Ai sensi del capoverso 3 i certificati di origine devono essere rilasciati da un organismo di certificazione riconosciuto e indipendente dal fornitore di energia.
Ritenuto che i fornitori di energia non sono ancora in grado di fornire questi certificati di origine, per il 2023 il servizio di clearing dell’Associazione svizzera dell’industria del gas (ASIG) può annullare certificati nel suo registro. La misurazione si basa sul tenore energetico del biocarburante, neutro dal punto di vista del CO2, utilizzato. A partire dal 2024, i certificati di origine per i combustibili e i carburanti liquidi e gassosi rinnovabili saranno presumibilmente tenuti in un registro nazionale e il sistema di prova per l’impiego di vettori energetici gassosi e liquidi rinnovabili, neutri dal punto di vista del CO2, sarà ridefinito nella legislazione sulla protezione dell’ambiente.
Il capoverso 4 collega la quota computabile di biocombustibili a provvedimenti di efficienza secondo lo standard Minergie e il Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE). Per le categorie di edifici per le quali non può essere emesso un CECE, le prescrizioni si basano sul quaderno tecnico SIA 2031 «Certificato energetico per edifici», edizione 2016 (cpv. 5).