Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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Per un edificio con un’emissione di CO di 30 kg CO per m2 SRE la graduazione implica che ai fini

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dell’osservanza del valore soglia per il CO2 di 20 kg è necessario impiegare nella migliore categoria un terzo di biocombustibili (30 kg – (10 kg * 100%)) e nella peggiore categoria, dove è computata solo la metà, due terzi di biocombustibili.

Art. 14 Procedura di autorizzazione per la sostituzione di impianti di produzione di calore

Il capoverso 1 esige dai Cantoni, per la sostituzione di impianti di produzione di calore, una procedura di autorizzazione semplice per le costruzioni esistenti che verifichi esclusivamente se l’edificio rispetta il valore soglia legale per il CO2 dopo la sostituzione dell’impianto di produzione di calore considerando eventuali provvedimenti complementari. Non si tratta di una procedura di autorizzazione edilizia e, in quanto non toccati, i terzi non hanno alcun diritto di partecipazione. Se nell’ambito di una procedura di autorizzazione edilizia è prevista anche la sostituzione di un impianto di produzione di calore, tale aspetto può essere trattato nella stessa procedura. L’esecuzione delle prescrizioni e l’informazione in materia spettano ai Cantoni e sono finanziate mediante il regolamento cantonale o comunale sugli emolumenti.

L’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie secondo il capoverso 1 iscrive le informazioni di cui alle lettere a–f nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) conformemente all’articolo 10 capoverso 1 dell’ordinanza del 9 giugno 201721 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (cpv. 2), quando l’impianto di produzione di calore viene sostituito. I Comuni mettono i loro dati a disposizione del loro Cantone (cpv. 3).

Il REA viene ampliato con le relative caratteristiche. Le iscrizioni nel REA servono ai Cantoni per verificare l’esecuzione. Inoltre, essi portano a una base di dati più attuale per il rapporto secondo l’articolo 7, la pianificazione energetica comunale e l’impostazione della politica energetica e climatica a livello cantonale e nazionale. Scegliendo di notificare i dati tramite il REA, si può sfruttare il processo di notifica già esistente, ridurre al minimo l’onere per i Cantoni e i Comuni, rafforzare il REA federale, evitare raccolte di dati supplementari ridondanti e garantire un aggiornamento uniforme e costante a livello nazionale.

Capitolo 4: Provvedimenti per ridurre le emissioni di CO2 di veicoli

Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 15 Campo d’applicazione personale

Viene ripreso l’attuale articolo 17 capoverso 1 (cpv. 1).

Secondo la legge sul CO2, il destinatario delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 è l’importatore (o il costruttore) di un veicolo (articolo 15 capoverso 1 e articolo 19 capoversi 1 e 2 della legge sul CO2); il veicolo rientra tuttavia nel campo d’applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 solo con la sua immatricolazione (articolo 11 seg. della legge sul CO2). Per creare il nesso necessario all’esecuzione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 tra l’importatore e i veicoli messi in circolazione, l’ordinanza sul CO2 disciplina, sulla base delle diverse possibilità di ammettere un veicolo alla circolazione, chi è considerato importatore di un veicolo ai sensi delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 (cpv. 2).

Se per l’immatricolazione di un veicolo è utilizzata la sua approvazione del tipo o la relativa scheda tecnica secondo gli articoli 3 e 3a dell’ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV; RS 741.511), il titolare dell’approvazione del tipo o della scheda tecnica è considerato importatore del veicolo (lett. a). Qualora per l’immatricolazione di un veicolo sia utilizzato il COC elettronico (certificato di conformità secondo l’articolo 37 del regolamento (UE) 2018/858), escludendo dunque l’utilizzo di un’approvazione del tipo o di una scheda tecnica, è considerato importatore, ai sensi delle

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