Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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prescrizioni sulle emissioni di CO2, chi ha dichiarato il veicolo per lo sdoganamento (lett. b). L’USTRA concretizza come identificare l’importatore in questa procedura di ammissione. La procedura di ammissione mediante COC elettronico sarà per il resto utilizzabile solo quando entrerà in vigore nell’ambito del diritto della circolazione stradale. In caso contrario, è considerato importatore del veicolo colui che si fa attestare come importatore dall’USTRA (lett. c).

Art. 16 Automobile

Le definizioni di cui all’attuale articolo 2 lettere a–atersono mantenute come disposizioni concernenti il campo d’applicazione. L’articolo 16 riprende la definizione di automobili di cui all’attuale articolo 2 lettera a. La sua definizione si basa dunque sull’articolo 11 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41).

Art. 17 Autofurgone

L’articolo 17 riprende la definizione di autofurgone di cui al vigente articolo 2 lettera abis. L’eccezione per i veicoli di peso a vuoto superiore a 2,585 t viene semplificata: non ci si basa dunque più sulla presenza di valori misurati, in quanto ciò risulta di regola dal metodo di misurazione dei gas di scarico utilizzato (cpv. 2).

Art. 18 Trattore a sella leggero

L’articolo 18 riprende la definizione di trattore a sella leggero di cui al vigente articolo 2 lettera ater.

Art. 19 Veicolo pesante

D’ora in poi si aggiungerà la norma relativa al campo d’applicazione per i veicoli pesanti, che si basa sull’articolo 11 capoverso 2 lettere f e i OETV e sul regolamento (UE) 2019/1242 (cfr. art. 12 cpv. 5 della legge sul CO2). Non sono considerati veicoli pesanti gli autoveicoli da lavoro che non rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (UE) 2019/1242 o i cui livelli di emissione non sono determinati in base ai cicli di misurazione VECTO previsti per i veicoli da trasporto (cpv. 2). I presumibilmente pochissimi veicoli pesanti che non dispongono di livelli di emissione di CO2 secondo il regolamento (UE) 2017/2400 non dovranno essere presi in considerazione nell’esecuzione.

Art. 20 Prima immatricolazione

L’articolo 20 definisce la prima immatricolazione di un veicolo e riprende ampiamente la corrispondente definizione dell’attuale articolo 17.

Il criterio della prima immatricolazione è precisato, in particolare al fine di escludere pratiche abusive, nel senso che sono computati soltanto i veicoli che non sono ammessi solo formalmente alla circolazione, ma che sono effettivamente utilizzati in Svizzera conformemente alla loro prima immatricolazione (cpv. 1). Questa definizione di prima immatricolazione è ripresa senza modifiche dall’attuale articolo 17 capoverso 2.

Il capoverso 2 corrisponde all’attuale articolo 17 capoverso 3. Le autorità svizzere continuano a eseguire la legge anche per il parco veicoli del Principato del Liechtenstein.

Nell’ambito dell’attuale disposizione derogatoria relativa al campo d’applicazione è stato osservato un notevole aumento delle importazioni di veicoli esclusi in Svizzera. Per contrastare tali potenziali abusi, il termine per la definizione della prima immatricolazione è adeguato e integrato con un criterio di chilometraggio (cpv. 3). I regolamenti dell’UE prevedono un termine analogo di tre mesi, che viene prolungato in considerazione del mercato svizzero basato sull’importazione e con un forte potere d’acquisto.