Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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Sezione 2: valori obiettivo per gli anni 2021–2024
Art. 21
L’attuale articolo 17b è ripreso senza modifiche (cpv. 1). Disciplina i valori obiettivo previsti dalla procedura di prova WLTP per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri e le basi per la loro determinazione secondo l’articolo 11 capoversi 1, 2 e 3 della legge sul CO2.
Sezione 3: grandi e piccoli importatori, costruttori e raggruppamenti di emissioni
Art. 22 Grande importatore
La nozione di grande importatore si estende ora anche ai veicoli pesanti immatricolati per la prima volta. Il numero minimo di cui all’articolo 15 capoverso 4 legge sul CO2 deve essere raggiunto annualmente come somma dei veicoli attribuiti secondo l’articolo 15 capoverso 2 all’interno della rispettiva categoria di veicoli, tenendo conto dei veicoli ceduti e di quelli ripresi. È possibile valutare in maniera definitiva se un importatore sia considerato o meno un grande importatore in considerazione della grandezza del suo parco veicoli solo nel corso dell’anno (cpv. 1 e 4). Gli importatori che l’anno precedente possedevano lo statuto di grandi importatori in ragione della grandezza del loro parco veicoli (cpv. 2) e gli importatori che presentano una relativa richiesta in tal senso (cpv. 3) sono provvisoriamente considerati grandi importatori già nel corso dell’anno in questione. Il trattamento provvisorio quale grande importatore consente di fissare l’obiettivo per l’intero parco veicoli nuovi e di pagare la sanzione solo dopo la fine dell’anno. È eliminato il trattamento definitivo sinora in vigore di un importatore come grande importatore sulla base del numero di omologazioni di veicoli nel corso dell’anno precedente (cpv. 4).
Art. 23 Piccolo importatore
Viene ripreso l’attuale articolo 20. D’ora in poi la disposizione si applicherà anche ai veicoli pesanti immatricolati per la prima volta.
Art. 24 Obblighi degli importatori
Sono ripresi i requisiti per la prima immatricolazione, sinora contenuti nell’articolo 23 capoversi 1–3. L’obbligo è adempiuto in presenza dei documenti di cui all’articolo 15, segnatamente se per l’omologazione dei veicoli viene utilizzata un’approvazione del tipo o una scheda tecnica, si ricorre a un certificato di conformità in formato elettronico o altrimenti l’importatore ha fornito all’USTRA i dati necessari specificamente per l’adempimento degli obblighi di cui alla presente sezione.
Art. 25 Costruttore
L’attuale articolo 21, secondo cui per i costruttori svizzeri si applicano per analogia tutte le disposizioni applicate agli importatori, viene ripreso con lievi adeguamenti redazionali.
Nel periodo 2012-2020 nessun veicolo di produzione nazionale è stato assoggettato alle prescrizioni sulle emissioni di CO2.
Art. 26 Raggruppamenti di emissioni
L’attuale articolo 22 viene ripreso con lievi adeguamenti redazionali.
Art. 27 Accordo di ripresa di veicoli
L’articolo 27 riprende l’attuale articolo 23 capoverso 4, secondo cui un importatore ha la possibilità di cedere un veicolo a un (altro) grande importatore per la determinazione dell’obiettivo, delle emissioni medie di CO2 ed eventualmente della prestazione sostitutiva successivamente all’attribuzione al suo parco veicoli nuovi secondo l’articolo 15 (cpv. 1 e 2). La ripresa di veicoli permette in particolare anche