Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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ai piccoli importatori di avvalersi del conteggio nella media del parco veicoli. L’accordo tra l’importatore cedente e l’importatore ricevente è una questione di diritto privato.
Art. 28 Eccezione per i veicoli elettrici
Chi intende avvalersi dell’eccezione per i veicoli elettrici secondo l’articolo 13 capoverso 3 della legge sul CO2, deve comunicarlo all’UFE entro il 30 novembre dell’anno precedente (cpv. 1).
L’eccezione si riferisce a tutti i veicoli attribuiti all’importatore alla fine dell’anno di riferimento, compresi quelli che gli sono stati ceduti da altri importatori. A un importatore che presenta un’eccezione non sarà quindi computato alcun veicolo elettrico ai propri parchi veicoli nuovi alla fine dell’anno. Rimane invece possibile la cessione di veicoli elettrici ad altri importatori; questi non sono interessati dall’eccezione.
Con veicoli elettrici s’intendono in questo contesto veicoli a propulsione elettrica e con un livello di emissioni pari a zero durante la prova del ciclo (cpv. 2).
Sezione 4: Obiettivi individuali
Art. 29 Calcolo dell’obiettivo individuale
Il capoverso 1 dell’attuale articolo 28 viene ripreso senza variazioni all’articolo 29 e rinvia all’Allegato 3 per le formule di calcolo dell’obiettivo individuale.
Si rinuncia a fissare punti di partenza per i veicoli pesanti sulla base del parco veicoli nuovi svizzero (art. 12 cpv. 6 della legge sul CO2) poiché i punti di partenza dei nuovi veicoli svizzeri ed europei nei sottogruppi di veicoli disciplinati differiscono solo leggermente.
Sezione 5: Determinazione delle emissioni di CO2 di un veicolo
Art. 30 Automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri
Per la determinazione delle emissioni di CO2 dei singoli veicoli è ora definita esplicitamente la procedura di prova determinante (cpv. 1), che si basa sulla procedura di prova e di simulazione del diritto europeo, vincolante anche per la Svizzera secondo l’allegato 2 OETV. In concreto, per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri sono determinanti le emissioni combinate ottenute con la procedura di prova WLTP.
Viene ripresa l’attuale disposizione riportata all’articolo 24 capoverso 1 e all’articolo 25 capoverso 3, secondo cui le emissioni WLTP devono essere calcolate con le formule di cui all’Allegato 4 dell’ordinanza sul CO2 se non possono essere fornite da una fonte riconosciuta (cpv. 2).
I valori forfettari per le emissioni di CO2, qualora il calcolo non sia possibile, sono aumentati a 350 g CO2/km rispetto all’attuale articolo 25 capoverso 4 e in considerazione dei valori più elevati ottenuti con il metodo WLTP rispetto al metodo NEDC per le automobili (cpv. 2) e a 400 g CO2/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri (cpv. 3).
Art. 31 Veicoli pesanti
Per i veicoli pesanti viene utilizzato un valore aggregato di emissione per ogni veicolo calcolato sulla base della cosiddetta procedura di simulazione VECTO conformemente al regolamento (UE) 2017/2400. Viene introdotta la definizione di sottogruppo di veicoli, generalmente rilevante per l’attuazione dei valori obiettivo di CO2 per i veicoli pesanti (cpv. 1).
Analogamente al calcolo delle emissioni medie di CO2 dei parchi veicoli nuovi, per i veicoli pesanti di piccoli importatori viene calcolato il fattore di ponderazione per chilometraggio e carico utile. Il relativo calcolo è disciplinato nell’allegato 6 al quale si fa qui riferimento.