Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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Art. 32 Quota biogena della miscela di gas naturale e biogas

Il capoverso 3 dell’attuale articolo 26 viene ripreso con lievi adeguamenti redazionali.

Art. 33 Considerazione delle innovazioni ecologiche

I capoversi 1 e 2 dell’attuale articolo 26 sono ripresi con lievi adeguamenti redazionali. La limitazione della riduzione computabile a 7 g/km è mantenuta, tuttavia è ora disciplinata per i grandi importatori nell’articolo 36. Nell’ambito del passaggio al metodo WLTP, alle riduzioni di CO2 mediante innovazioni ecologiche è temporaneamente applicata una ponderazione più elevata, in linea con l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione e con l’articolo 6, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione. Per le innovazioni ecologiche, come per la detrazione del biogas, è opportuno tenere conto delle variazioni dei livelli di emissioni fino alla prima cifra decimale (cpv. 2). Le innovazioni ecologiche sono considerate per i veicoli con un valore di emissioni di CO2 positivo, in altri termini non sono considerate per i veicoli a zero emissioni.

Art. 34 Considerazione dei carburanti sintetici

La riduzione delle emissioni di CO2, ottenuta con l’impiego di carburanti sintetici conformemente all’articolo 18 della legge sul CO2, può essere fatta valere anche per i piccoli importatori. Le prescrizioni per il calcolo della riduzione computabile (cpv. 1) nonché sul contenuto (cpv. 2) e sul termine di presentazione della domanda (cpv. 3) sono disciplinate analogamente al computo ai parchi veicoli nuovi dei grandi importatori (cfr. in proposito i commenti all’art. 37).

Sezione 6: Calcolo delle emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi

Art. 35 Principio

Le prescrizioni per il calcolo delle emissioni medie di CO2 dei parchi veicoli nuovi sono ora definite mediante le formule di cui all’allegato 6 numero 2 (cpv. 1). Il calcolo medio per le automobili, gli autofurgoni e i veicoli a sella leggeri si basa inoltre sui valori delle emissioni di CO2 dei veicoli conformemente alla sezione 5 e sulle modalità di calcolo conformemente alla sezione 6.

Per i veicoli pesanti, come avviene per il calcolo dell’obiettivo individuale, ci si basa su una suddivisione in sottogruppi. Ai fini del calcolo delle emissioni medie di CO2, i valori medi di CO2 per sottogruppo nel parco veicoli nuovi dell’importatore sono ponderati con le quote di sottogruppo nel parco veicoli nuovi dell’importatore e con i fattori di ponderazione fissi per chilometraggio e carico utile di ciascun sottogruppo conformemente al relativo regolamento (UE) 2019/1242.

L’agevolazione concessa considerando in via transitoria solo parzialmente i veicoli dei parchi veicoli nuovi per il calcolo delle emissioni medie di CO2 (cpv. 2, cosiddetto «phasing-in») sarà mantenuta nel 2022 per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, mentre, a partire dal 2022, per le automobili saranno considerati tutti i veicoli del parco veicoli nuovi.

Le disposizioni dei capoversi 3 e 4 dell’attuale articolo 27 sono riprese senza variazioni di carattere materiale (cpv. 3 e 4).

Art. 36 Considerazione delle innovazioni ecologiche

La limitazione, sinora riportata nell’articolo 26 capoverso 1, della riduzione ottenuta con le innovazioni ecologiche a 7 g CO2/km viene ora trasposta nella sezione 3, poiché riguarda le emissioni medie dei parchi veicoli nuovi di grandi importatori.

Art. 37 Considerazione di carburanti sintetici

Il computo dei carburanti sintetici è effettuato mediante una procedura di notifica. Non avviene alcun computo automatico. L’importatore di veicoli deve presentare all’UFE la domanda ai fini della considerazione dei carburanti sintetici, corredata delle informazioni di cui al capoverso 2 lettere a-c, entro il 31