Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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gennaio di ogni anno, al termine dell’anno in questione (cpv. 1 e 2). L’importatore deve allegare alla domanda le informazioni relative alla messa in commercio (imposizione dell’importazione dalla frontiera o fabbricazione in un impianto autorizzato e immissione) e all’imputazione da parte della persona che immette in commercio il carburante sintetico. Non è ammesso un computo se il carburante sintetico è già computato a un altro importatore di veicoli o se è promosso nell’ambito di altri provvedimenti secondo la legge sul CO2 o con altri mezzi di promozione quali il Programma pilota, di dimostrazione e faro o la trasformazione sussidiata.

Il requisito della rinnovabilità, così come i requisiti di cui all’art. 12b capoversi 1 e 3 LIOm, sono considerati soddisfatti se il carburante è stato imposto con un’agevolazione fiscale secondo l’articolo 12b LIOm. In tal caso si presuppone un fattore di emissione di 0 t CO2/TJ per il carburante sintetico. Secondo la legislazione sull’imposizione degli oli minerali, l’idrogeno quale vettore energetico basato sulla corrente elettrica destinato a essere utilizzato nei veicoli con celle a combustibile non è considerato carburante e non è computabile. In caso di utilizzo in veicoli a motore a combustione, l’idrogeno è invece computabile. Inoltre, nel computo dei carburanti sintetici si tiene conto del fatto che la miscela di carburanti consegnata alle colonne dei distributori contiene una quota di carburanti rinnovabili; solo la quota fossile sostituita è presa in considerazione nel calcolo della riduzione computabile.

Il computo è differenziato per tipo di veicolo (cfr. Allegato 5). È irrilevante se i veicoli responsabili della sanzione possano o meno utilizzare il carburante in questione nel singolo caso. Ai fini dell’attribuzione dei fattori di conversione del carburante sintetico per motori ad accensione comandata, si presume che la benzina sintetica sia utilizzata in veicoli a benzina, i carburanti sintetici gassosi in veicoli a gas naturale e il gasolio sintetico in veicoli a gasolio. La riduzione computabile è considerata nel calcolo delle emissioni medie di CO2, tenendo conto di tutte le altre modalità di cui agli articoli 32, 33, 35 e 36. La riduzione è presa in considerazione al massimo finché le emissioni medie di CO2 non superano più l’obiettivo individuale.

I carburanti sintetici devono poter essere computati anche nei parchi veicoli nuovi dei veicoli pesanti. Le relative disposizioni d’esecuzione e i parametri di calcolo dovranno essere disciplinati in una successiva revisione dell’ordinanza sul CO2.

Sezione 7: Fonti dei dati per il calcolo del valore obiettivo e delle emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi

Art. 38

Gli attuali articoli 24 e 25 definivano un ordine preciso delle fonti da cui dovevano essere desunte le emissioni di CO2 e il peso a vuoto dei veicoli, nonché gli obblighi di presentazione da parte dell’importatore.

D’ora in poi sarà disciplinato in modo più generale l’esclusivo riconoscimento di fonti ufficiali di dati equivalenti al certificato di conformità europeo. Ciò consente di adeguare in modo più flessibile i processi esecutivi, in particolare nell’ottica dell’imminente sostituzione graduale delle approvazioni del tipo e delle schede tecniche con dati elettronici del COC nell’ambito dell’immatricolazione dei veicoli.

Sezione 8: Determinazione e riscossione della prestazione sostitutiva

Art. 39 Determinazione dell’ammontare della prestazione sostitutiva

Viene ripreso l’attuale articolo 29 con alcuni adeguamenti redazionali. Come finora, il DATEC fissa gli importi delle prestazioni sostitutive (cfr. Allegato 7). Conformemente alla riveduta legge sul CO2, il termine «sanzione» è sostituito dall’espressione «prestazione sostitutiva» e viene aggiunto il rinvio agli importi nel regolamento (UE) 2019/1242 relativo ai veicoli pesanti (cpv. 1). Come finora, la conversione è prescritta in modo preciso (cpv. 2).