Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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Art. 40 Prestazione sostitutiva in caso di grandi importatori
L’attuale articolo 30 capoverso 1 viene ripreso per analogia (cpv. 1). La verifica dell’esistenza di superamenti degli obiettivi, il calcolo della prestazione sostitutiva e l’allestimento della fattura finale costituiscono atti necessari per l’esecuzione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 da parte dell’UFE competente in proposito, motivo per cui si può rinunciare a una corrispondente regolamentazione.
D’ora in poi, l’UFE disporrà un’eventuale prestazione sostitutiva direttamente e non solo in caso di mora del debitore. Gli attuali articoli 30 capoverso 2 e 32 capoverso 3 vengono ripresi.
Art. 41 Acconti trimestrali
Vengono riprese le disposizioni sulla riscossione di acconti trimestrali secondo l’attuale articolo 31 capoverso 2 (cpv. 1). L’attuale lettera a è stralciata poiché gli acconti trimestrali si riferiscono sempre a un trattamento provvisorio quale grande importatore. Inoltre, il superamento dell’obiettivo, che costituisce il criterio più frequente per un acconto, è ora anteposto (lett. a).
Le disposizioni dell’attuale articolo 30 capoverso 4 e dell’articolo 32 capoversi 2 e 4 concernenti il rimborso fruttifero di acconti prelevati in eccesso e la determinazione del tasso d’interesse sono riprese per analogia (cpv. 2).
Art. 42 Garanzie
Le disposizioni dell’attuale articolo 34 sono riprese con lievi adeguamenti redazionali. Il trattamento provvisorio come piccolo importatore (cpv. 1) concerne i grandi importatori provvisori secondo l’articolo 22 capoversi 2 e 3. L’eventuale riscossione di un deposito in contanti o di una garanzia bancaria (cpv.
2) è di regola già esaminata al momento dell’iscrizione di un importatore come grande importatore provvisorio.
Art. 43 Prestazione sostitutiva in caso di piccoli importatori
D’ora in poi, un’eventuale prestazione sostitutiva in caso di superamento dell’obiettivo individuale sarà disposta direttamente dall’USTRA e non soltanto in caso di mora del debitore (cpv. 1). Le modalità di calcolo e di pagamento sono mantenute in analogia con le disposizioni concernenti i grandi importatori (cpv. 2). Similmente all’agevolazione mediante il cosiddetto «phasing-in» (art. 30 cpv. 2), nel 2022 un’eventuale sanzione sarà ridotta del cinque per cento (cpv. 2).
Sezione 9: Rapporto e informazione al pubblico
Art. 44
L’attuale articolo 36 è mantenuto. Sarà aggiornato soltanto il momento di inizio del successivo rapporto sulle automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri (cpv. 1). In applicazione dell’articolo 11 capoverso 4 della legge sul CO2, il rapporto sull’andamento della rappresentatività dei valori di consumo WLTP è esplicitamente integrato nel rapporto triennale (cpv. 1 e 2) e nel rapporto annuale (cpv. 3). L’andamento delle emissioni di CO2 durante l’utilizzo reale deve dapprima essere seguito sulla base delle informazioni dell’UE e di altre fonti indipendenti e la necessità d’intervento deve essere stimata il più presto possibile sulla base di serie temporali affidabili.
Nel 2022, e successivamente ogni tre anni, il DATEC presenterà alle commissioni competenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati un rapporto sugli aspetti di cui al capoverso 1. A partire dal 2028 l’obbligo di presentare un rapporto concernerà anche i veicoli pesanti (cpv. 2).
Il contenuto del rapporto dell’UFE all’attenzione del pubblico è ora disciplinato all’articolo 20 legge sul CO2 e non è pertanto più menzionato in dettaglio in questa sede (cpv. 3).