Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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Capitolo 5: Sistema di scambio di quote di emissioni
Sezione 1: Gestori di impianti
Art. 45 Gestori di impianti tenuti a partecipare
Conformemente all’articolo 21 della legge sul CO2, il Consiglio federale può obbligare i gestori di impianti di determinate categorie con elevate emissioni di gas serra a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE). L’articolo 45 capoverso 1 dell’ordinanza sul CO2 obbliga a partecipare i gestori di impianti che svolgono un’attività di cui all’Allegato 8. Fanno parte di questa categoria, oltre ai grandi siti industriali, anche le centrali termoelettriche a combustibili fossili. Complessivamente, circa 130-160 gestori di impianti rientrano nel campo d’applicazione del SSQE. In linea di massima, valgono le stesse attività e gli stessi valori soglia previsti nell’UE. Diversamente da quanto avviene nell’UE, a partire dal 2024 gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani saranno inclusi nel SSQE se entro tale data non sarà possibile proseguire la soluzione settoriale (cfr. art. 253). Inoltre, sono esclusi gli impianti il cui esercizio genera meno di 5000 tonnellate di CO2eq all’anno (cpv. 1) ed è indicata la produzione di niacina. I valori soglia si applicano a tutti gli impianti che operano in un unico sito, ossia nello stesso sito di produzione indipendente. Si definisce impianto un’unità tecnica fissa in un luogo determinato (art. 2 lett. d legge sul CO2).
In linea di massima, la soglia per l’inclusione obbligatoria nel SSQE è fissata a una potenza termica totale installata superiore a 20 MW o a una determinata capacità di produzione per una specifica attività. La potenza termica totale si calcola sommando le potenze termiche degli impianti da includere nel SSQE (art. 2 lett. b ordinanza sul CO2). Non sono inclusi nel calcolo i piccoli impianti con una potenza termica inferiore a 3 MW e gli impianti alimentati esclusivamente con biomassa per scopi diversi dalla combustione d’innesco e con combustibile ausiliario. Gli impianti di riserva o di backup sono presi in considerazione al momento del cumulo, a meno che non si possa inequivocabilmente dimostrare che per tali impianti, per motivi tecnici o giuridici, è escluso l’esercizio parallelo all’esercizio degli impianti principali. Gli impianti il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti urbani (impianti di incenerimento dei rifiuti urbani) non saranno presi in considerazione per il calcolo della potenza termica totale fino al 31 dicembre 2023 (cfr. art. 253). Gli impianti di ricerca, sviluppo e test, nonché gli impianti per lo smaltimento di rifiuti speciali, sono tenuti in considerazione, a meno che non sia stata presentata una domanda per non tenerli in considerazione secondo l’articolo 48 capoverso 2. I valori soglia specifici di cui all’allegato 8 si basano sulla capacità di produzione (ad es. produzione di carta e cartone con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno) intesa come la produzione massima tecnicamente possibile.
Chi avvia un’attività di cui all’allegato 8 può essere escluso dal SSQE con effetto immediato, se è comprovato in modo attendibile che le emissioni saranno inferiori a 5000 tonnellate di CO2eq (cpv. 3).
Chi ha già partecipato al SSQE nel 2021 non deve annunciarsi all’UFAM (art. 252 cpv. 1). Tuttavia, chi avvia un’attività di cui all’allegato 8 deve notificarlo all’UFAM tre mesi prima del previsto avvio dell’esercizio, come avviene secondo il diritto attuale (art. 45 cpv. 2). La notifica deve contenere informazioni sugli impianti gestiti, sulle attività svolte e sulle emissioni di gas serra (cpv. 4). Motivo della notifica anticipata è la quantità limitata di diritti di emissione che viene trattenuta per i nuovi partecipanti e per le modifiche sostanziali apportate ai partecipanti esistenti. Il diritto all’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione è soddisfatto secondo un ordine definito (cfr. art. 51 cpv. 3).
Art. 46 Deroga all’obbligo di partecipare
Se, nei precedenti tre anni, le emissioni di un gestore soggetto all’obbligo di partecipare sono state inferiori a 25 000 tonnellate di CO2eq all’anno, è possibile una deroga all’obbligo di partecipazione (optout). A partire dall’anno successivo, il gestore è escluso dal SSQE purché sia presentata domanda in tal senso entro il 1° giugno dell’anno in corso (cpv. 1). I gestori di impianti ora assoggettati all’obbligo di partecipare al SSQE possono essere esclusi con effetto immediato se sono in grado di dimostrare che le emissioni di gas serra saranno durevolmente inferiori alla soglia di 25 000 tonnellate di CO2eq (cpv. 2). La deroga non può essere revocata e rimane in essere sino al 2030. Se le emissioni di gas